SCIA e consolidamento escluso se cubature trasferite da zone a vincolo conformativo (TAR Molise n. 396 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA non si consolida quando le asseverazioni del progettista attestino in modo non veritiero la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici. I presupposti indefettibili della fattispecie abilitante sono la completezza e veridicità delle dichiarazioni, sicché l’amministrazione può accertare in qualunque momento l’inefficacia della segnalazione. Il potere di autotutela sui generis esercitabile dopo la scadenza del termine inibitorio condivide presupposti e limiti degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, ma opera solo su una SCIA validamente perfezionatasi. La decadenza di un preteso vincolo espropriativo non attribuisce all’area una vocazione edificatoria automatica, configurandosi la zona bianca.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di fondi edificabili nel Comune di Campobasso, depositano nell’agosto 2022 due SCIA sostitutive del permesso di costruire per interventi di demolizione e ricostruzione con utilizzo della premialità della legge regionale n. 30/2009. Le segnalazioni vengono integrate nel novembre 2022 con la dichiarazione di disponibilità alla cessione di alcune particelle e con il corredo progettuale.
Il Comune comunica nel novembre 2022 i motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Ricevute le osservazioni e tenuto un incontro, l’amministrazione resta silente. I ricorrenti invitano allora alla cessione delle aree e alla stipula della convenzione urbanistica, assumendo il consolidamento dei titoli. Il Comune risponde con la nota del dicembre 2023, negando l’accoglimento. Da qui i due ricorsi, riuniti e affidati a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione dirimente nella verifica dei presupposti del consolidamento delle SCIA, profilo che attraversa tutti i motivi. Richiamata la natura della segnalazione, che non è provvedimento amministrativo tacito, il Tribunale ricorda che decorso il termine perentorio per il potere inibitorio residua un’autotutela sui generis, soggetta ai principi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies.
Il passaggio centrale riguarda l’art. 23, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001: la fattispecie si perfeziona solo con una relazione asseverata completa e veritiera. In presenza di dichiarazioni inesatte l’amministrazione può dichiarare in ogni momento l’inefficacia della segnalazione, come affermato da consolidata giurisprudenza richiamata nel testo. Il Collegio esclude che il superamento del termine di diciotto mesi per l’autotutela muti questo quadro, ribadendo che una falsa rappresentazione della realtà impedisce il consolidamento.
Nel caso concreto le SCIA di agosto e le integrazioni di novembre formano un unicum, con la conseguenza che alcun consolidamento poteva riferirsi alle segnalazioni iniziali, pacificamente incomplete. Quanto alle integrazioni, le attestazioni sull’utilizzabilità delle cubature provenienti da particelle ricadenti in zona L1, destinata a servizi e attrezzature, risultano non rispondenti al vero. Il vincolo è conformativo e non espropriativo, come già affermato dal TAR Molise con la sentenza n. 204/2022, passata in giudicato.
Il Tribunale aggiunge che, anche ipotizzando la natura espropriativa del vincolo, la sua decadenza non avrebbe impresso all’area destinazione residenziale, configurandosi una zona bianca. Un ulteriore profilo di incompatibilità attiene alla legge regionale n. 30/2009: la delibera consiliare n. 28/2017 richiede la cessione di almeno 2000 mq ovvero la monetizzazione, che avrebbe dovuto formare oggetto di un’offerta concreta e impegnativa, mai formulata.
Il Collegio ritiene infine non superabile la declaratoria di incostituzionalità della proroga del Piano Casa, che preclude l’applicazione della normativa premiale e riverbera sugli interventi, non trattandosi di rapporti esauriti. I ricorsi sono infondati e vengono respinti, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.