Vicinitas non basta: il terzo deve provare il pregiudizio del titolo edilizio (TAR Sicilia n. 397 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, la distinzione e l’autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso impongono al giudice di accertare, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambe le condizioni dell’azione. Il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, non vale da solo e in automatico a dimostrare l’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. L’interesse può ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso ed essere precisato e comprovato nel corso del processo, nel rispetto del contraddittorio. Nelle cause in cui si lamenti la violazione delle norme sulle distanze, rileva anche la distanza tra l’immobile confinante e una terza costruzione, ma solo se dall’annullamento del titolo discenda un effetto di ripristino concretamente utile e non meramente emulativo.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile di civile abitazione, impugna il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Catania per la demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di un fabbricato confinante, assentito ai sensi della l.r. Sicilia n. 6/2010 (piano casa). Dopo un primo contenzioso sull’accesso agli atti, definito con accoglimento, e dopo aver esaminato gli elaborati, il ricorrente deduce plurimi profili di illegittimità: la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma regionale che aveva eliminato il termine per le istanze, la mancata verifica dello stato legittimo dell’edificio originario, il superamento del limite volumetrico del 25%, la violazione delle distanze minime tra pareti finestrate e le variazioni essenziali in corso d’opera.

Con motivi aggiunti impugna poi la SCIA in variante al permesso di costruire, lamentando la soppressione del piano cantinato, l’aumento dell’altezza del colmo e il conseguente incremento di cubatura che avrebbe richiesto un nuovo titolo. Il Comune e il controinteressato eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, contestando nel merito tutte le censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2021, che ha riaffermato la distinzione tra legittimazione e interesse al ricorso. La vicinitas individua la legittimazione, ma non dimostra automaticamente lo specifico pregiudizio che deve sorreggere l’impugnazione del titolo edilizio altrui.

Nel caso concreto, la contiguità spaziale tra gli immobili non è sufficiente. Il ricorrente ha dedotto una pretesa limitazione di visuale, una riduzione del valore dell’immobile e una privazione di luce e aria, ma il pregiudizio è rimasto del tutto indimostrato. Non è chiarito, in particolare, se e a quali delle irregolarità contestate siano riconnesse le lamentate menomazioni, né tale nesso emerge dalle relazioni tecniche versate in atti.

Il Collegio esclude che l’interesse ad agire possa ritenersi già accertato dalla precedente sentenza che aveva accolto il ricorso sull’accesso agli atti. L’interesse a conoscere i documenti del procedimento edilizio del confinante non coincide con l’interesse ad impugnare il titolo: quest’ultimo è correlato alla concreta utilità ricavabile dall’azione di annullamento e dall’effetto ripristinatorio, in funzione del pregiudizio sofferto.

Quanto alla dedotta violazione delle distanze rispetto alla parete finestrata di un edificio antistante di proprietà di terzi, il Collegio la ritiene irrilevante ai fini dell’interesse, non emergendo dagli atti quale utilità concreta potrebbe derivare al ricorrente dall’eventuale annullamento. La prova, osserva il Tribunale, avrebbe dovuto essere tanto più rigorosa in ragione della natura dell’intervento, che riguarda la ricostruzione di un fabbricato esistente e non un’area assolutamente inedificabile.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per carenza di interesse, assorbite le ulteriori eccezioni. La peculiarità della vicenda e l’esito in rito giustificano l’integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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