Ottemperanza al giudicato e astreintes negate per esiguità del debito pubblico (TAR Lombardia n. 3415 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’amministrazione non abbia eseguito, neppure parzialmente, il pagamento dovuto. All’accertamento segue l’assegnazione di un termine per l’adempimento e, in caso di inutile decorso, la nomina del commissario ad acta. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando l’esiguità del debito renda la misura eccessivamente afflittiva per il debitore pubblico, secondo la valutazione in concreto imposta dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 29 del 9 gennaio 2024, ha accertato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme ivi stabilite. La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’amministrazione debitrice ed è passata in giudicato.

Non avendo il Ministero dato esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto, senza fornire alcuna indicazione sull’andamento della procedura. Alla camera di consiglio del 7 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica del titolo: la sentenza è passata in giudicato, è stata ritualmente notificata e rispetto ad essa è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.

Il Ministero, costituitosi, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né offerto elementi sulla procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an né nel quantum. Il ricorso è quindi fondato e va accolto, con declaratoria di inottemperanza a carico del Ministero intimato.

Consegue l’assegnazione al Ministero del termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per eseguire integralmente i pagamenti. Per l’ipotesi di inutile decorso, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, il quale, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi relazione alla Sezione. Il compenso del commissario, a carico dell’amministrazione, sarà liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio la ritiene infondata. La norma esclude le astreintes quando risultino “manifestamente inique” o sussistano “altre ragioni ostative”, da valutare in concreto in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014.

Nel caso di specie rilevano, oltre alle difficoltà legate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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