Obbligo di provvedere espresso sull’istanza di premio per ritrovamenti archeologici (TAR Abruzzo n. 39 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso, sia quando il procedimento è avviato d’ufficio sia quando è attivato su istanza di parte. Tale obbligo deriva dal generale dovere di buona amministrazione e di correttezza e genera in capo al privato una legittima aspettativa a una pronuncia esplicita. L’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, come integrato dall’art. 1, comma 38, legge n. 190/2012, impone di provvedere anche quando la domanda appaia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, con motivazione semplificata. L’istituto del silenzio-inadempimento non consente all’amministrazione di omettere ogni determinazione sul merito dell’istanza, limitandosi a riscontri formali o a mere comunicazioni di trasmissione ad altro ufficio.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario per un terzo di un immobile nel comune di Tortoreto, chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Cultura e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo. La richiesta concerne l’avvio del procedimento per la determinazione del premio per i ritrovamenti ai sensi degli artt. 92 e 93 del d.lgs. n. 42/2004.

Nel corso degli anni 1991-1995 nell’area erano stati rinvenuti i resti della Villa Romana “Le Muracche”; il Ministero aveva disposto l’occupazione di una porzione dell’immobile con D.M. del 27.05.1991 e ne aveva dichiarato l’interesse particolarmente importante con D.D.G. del 21.7.1997. Con nota del 18.11.2022 il ricorrente ha diffidato l’amministrazione ad avviare il procedimento di quantificazione del premio. Il Ministero ha trasmesso l’istanza alla Soprintendenza, che è rimasta inerte; nemmeno l’atto di riscontro del 1.02.2023 ha chiarito la posizione sulla richiesta di premio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 2, legge n. 241/1990, che impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Il fondamento dell’obbligo risiede nel dovere di buona amministrazione e di correttezza, da cui sorge l’aspettativa del privato a una risposta esplicita. La giurisprudenza amministrativa, integrando il principio di doverosità dell’azione con le regole di ragionevolezza e buona fede, estende l’ambito delle situazioni in cui sussiste l’obbligo di provvedere oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 7975 del 2004 e Cons. Stato, sez. VI, n. 2318 del 2007: l’obbligo di pronuncia espressa sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale lo impongano, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., rispetto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa.

Il Collegio valorizza poi la novella introdotta dall’art. 1, comma 38, legge n. 190/2012, che ha aggiunto all’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990 la previsione del provvedimento espresso in forma semplificata in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda. La previsione, nel consentire forme semplificate, impone implicitamente all’amministrazione di esprimersi sempre sulle richieste dei cittadini.

Nel caso concreto l’amministrazione resistente si è costituita in via meramente formale, senza difese sostanziali. La relazione depositata sosteneva che il ricorrente avesse omesso di presentare la richiesta di premio, ma la circostanza è smentita dalla nota del 18.11.2022, che reca espressamente la diffida per l’avvio del procedimento di liquidazione del premio. Il ricorso è quindi fondato e va accolto quanto alla dichiarazione dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso.

Il termine per l’adozione del provvedimento è fissato in 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di inottemperanza si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta, il cui compenso è posto a carico dell’amministrazione resistente. La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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