Restituzione oneri concessori per permesso di costruire decaduto (TAR Lazio n. 39 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Chi ha versato gli oneri concessori ha titolo a ottenerne la restituzione quando il permesso di costruire decada per il mancato inizio dei lavori, poiché l’obbligo di versamento è strettamente connesso all’opera di trasformazione del suolo. Il diritto alla restituzione presuppone la prova dell’avvenuto pagamento, che il giudice amministrativo può desumere anche dalla regola dell’art. 64, comma 2, c.p.a., ponendo a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. La decadenza del titolo edilizio per inerzia del beneficiario integra, pertanto, il presupposto dell’indebito arricchimento in favore dell’amministrazione. La pendenza di trattative transattive non costituisce caso eccezionale idoneo a giustificare il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a..
Il Fatto
La società ricorrente aveva stipulato un contratto preliminare di permuta avente a oggetto la cessione di un suolo in cambio di un appartamento da realizzare sul medesimo suolo. La proprietaria del terreno otteneva dal comune il permesso di costruire n. 4250 del 27 marzo 2017 e la ricorrente versava gli oneri concessori per euro 5.169,66 mediante bonifico bancario.
L’intervento edilizio non veniva mai eseguito e i lavori non erano iniziati, con conseguente decadenza del titolo edilizio. La società chiedeva reiteratamente la restituzione della somma versata; il comune non dava seguito alla richiesta. La ricorrente proponeva quindi ricorso chiedendo la condanna dell’amministrazione alla restituzione in applicazione dell’art. 2033 c.c. o, in subordine, dell’art. 2041 c.c.. Il comune si costituiva con atto di stile.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina l’istanza di rinvio depositata dal comune in prossimità dell’udienza, motivata dall’esistenza di trattative preordinate a una definizione transattiva. L’istanza è respinta: l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. ammette il rinvio della trattazione solo per casi eccezionali, mentre la pendenza di una trattativa extragiudiziale è evenienza tutt’altro che eccezionale.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio rileva una singolare discrepanza documentale: nel permesso di costruire, rilasciato ai proprietari del suolo e non alla ricorrente, si legge che gli oneri di euro 5.169,66 erano stati depositati su conto intestato al comune con bonifico n. 36052 del 5 novembre 2015; la contabile depositata reca lo stesso importo, la stessa data e lo stesso numero, ma indica come beneficiario un altro comune.
Nonostante la discordanza, il Tribunale ritiene provato il pagamento in favore dell’amministrazione. I dati della contabile corrispondono in tutto e per tutto a quelli risultanti dal titolo edilizio, nel quale si afferma che gli oneri sono giunti nella disponibilità del comune. In ogni caso il comune non ha contestato alcuna delle circostanze affermate in ricorso, né il versamento né la decadenza del permesso per mancato inizio dei lavori.
Trova quindi applicazione la regola dell’art. 64, comma 2, c.p.a., secondo cui il giudice amministrativo può porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. Su questa base probatoria il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata — Consiglio giust. Amm. Sicilia, 9 ottobre 2017, n. 427 — secondo cui chi ha versato gli oneri concessori ha titolo a ottenerne la restituzione quando rinunci al permesso di costruire o questo decada per il mancato inizio dei lavori, essendo l’obbligo di versamento strettamente connesso all’opera di trasformazione del suolo.
Il ricorso è pertanto accolto e il comune è condannato alla restituzione della somma versata a titolo di oneri concessori per l’intervento edilizio non realizzato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro duemila, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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