Foglio di via illegittimo senza condotta sintomatica di pericolosità sociale (TAR Emilia-Romagna n. 402 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione del foglio di via obbligatorio presuppone la qualificazione del destinatario come persona socialmente pericolosa ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, da accertare mediante una valutazione tecnico-discrezionale fondata su elementi di fatto specifici e concreti, idonei a sostenere un giudizio prognostico sulla probabilità di commissione di ulteriori reati. La mera presenza a una manifestazione non violenta non integra una condotta sintomatica di pericolosità sociale, in mancanza dell’imputazione di un comportamento qualificabile come reato o della violazione di un precedente foglio di via. L’amministrazione deve svolgere un’istruttoria adeguata e motivare in modo puntuale la riconducibilità del soggetto a una delle categorie normative, non essendo sufficiente il richiamo a meri precedenti di polizia. Il principio secondo cui la misura di prevenzione non richiede l’accertamento di una responsabilità penale non esime dall’obbligo di una motivazione che renda comprensibile il percorso logico-argomentativo seguito.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Bologna le ha ordinato di lasciare il territorio comunale entro 48 ore e di non farvi ritorno per un anno senza preventiva autorizzazione, il c.d. foglio di via obbligatorio. Il provvedimento si fondava sulla partecipazione della donna a una manifestazione ambientalista svoltasi nel luglio 2024 presso il palazzo comunale, nel corso della quale era stato ostacolato per breve tempo l’accesso dal portone principale ed era stato esposto uno striscione dal tetto.
La ricorrente ha dedotto l’assenza di qualsiasi indicazione sulla specifica condotta tenuta, la mancata considerazione della richiesta di archiviazione intervenuta per un precedente analogo, l’illogicità del riferimento alla necessità di prevenire comportamenti in altre parti d’Italia, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la sproporzione della misura. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi e riconosce che il provvedimento trova ragione nella reazione dell’ordinamento a un comportamento non conforme alla legge: la partecipazione a una manifestazione non autorizzata né preannunciata, che, sebbene non violenta in senso stretto, ha limitato l’accesso alla sede comunale, messo in pericolo l’incolumità di attivisti e passanti e richiesto un rilevante dispiego di forza pubblica.
Tale premessa non basta a sostenere la misura. Il Tribunale richiama il principio generale secondo cui l’applicazione di una misura di prevenzione non presuppone l’accertamento di una responsabilità penale, ma precisa che ciò non elimina la necessità di un’istruttoria preliminare adeguata, sfociante in una motivazione che renda comprensibile il percorso argomentativo dell’amministrazione.
Il presupposto del foglio di via è la pericolosità del soggetto, da verificare attraverso elementi di fatto specifici e concreti, idonei a suffragare il giudizio prognostico sulla probabilità di ulteriori reati. La norma di riferimento è l’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, che qualifica come socialmente pericolosi coloro che, sulla base di elementi di fatto, devono ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo: alla ricorrente non è stata contestata, neppure per relationem, alcuna condotta specifica ingenerante pericolo per la collettività. Il provvedimento dà conto soltanto della sua presenza nel luogo della manifestazione e omette l’imputazione di un comportamento sintomatico di pericolosità sociale. Nel richiamare il precedente del TAR Toscana n. 802/2024, il Tribunale osserva che la mera partecipazione a una manifestazione, anche unitamente al deferimento per un fatto analogo, non attesta la “dedizione” a condotte offensive, soprattutto in mancanza di una valutazione complessiva della personalità desunta dalle abitudini e dallo stile di vita.
La motivazione è carente anche sotto altro profilo: non risulta accertata la violazione di precedenti ordini e il provvedimento non consente di desumere che la condotta bolognese costituisca reiterazione di quella tenuta altrove. I fatti contestati, non seguiti da azione giudiziaria, restano precedenti di polizia non connotati da comportamenti violenti o pericolosi. Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento degli altri motivi e compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione.
Nota della Redazione
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