Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e prova dell’adempimento (TAR Sicilia n. 2601 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di crediti, il creditore che agisca per l’adempimento prova soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Sulla amministrazione debitrice grava invece l’onere della prova del fatto estintivo della pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. La mancata dimostrazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito e l’assenza di valide giustificazioni dell’inadempimento rendono fondato il ricorso e giustificano la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato. Il ricorso è ammissibile quando sia stato proposto ritualmente ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e sia decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 789/2024, ha accertato il diritto della ricorrente, docente, a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di € 1.000,00 oltre accessori.
Il titolo è stato notificato all’amministrazione il 30.05.2024 ed è passato in giudicato. La ricorrente ha diffidato l’amministrazione via PEC il 3.06.2024, senza ottenere riscontro, e ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 23.05.2025 e depositato il 31.05.2025, chiedendo la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità. Il ricorso è rituale ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. ed è provata la notifica del titolo presso la sede reale dell’amministrazione, con decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza.
Nel merito, la sentenza risulta tuttora non eseguita e l’amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento, malgrado la notifica del titolo. Il Tribunale richiama il principio generale in materia di riparto dell’onere probatorio nelle cause di ottemperanza relative al pagamento di crediti, confermato dalla giurisprudenza amministrativa citata (TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 1311 del 2024; n. 2942 del 2023).
Il Ministero ha rinunciato a dimostrare la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito, come invece richiesto dall’art. 2697, secondo comma, cod. civ. Non si ravvisano pertanto motivi giustificativi dell’inadempienza. Sussiste l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, attribuendo la carta elettronica nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario è richiamato al rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 per la domanda di liquidazione del compenso, termine che decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 350,00 oltre accessori, tenendo conto della serialità del contenzioso, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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