L’accertamento di conformità pendente impedisce l’ordine di demolizione del balcone abusivo (Cons. Stato n. 4082 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In pendenza del procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 non può essere ordinata la demolizione dell’opera abusiva, perché non è ancora determinato il legittimo stato dei luoghi a cui l’immobile deve essere riportato. Il parere paesaggistico della Soprintendenza che si limiti a integrare la documentazione e a fare salva la possibilità di una nuova istanza non esprime una valutazione di insanabilità dell’abuso ed è meramente interlocutorio. La pendenza del giudizio sull’accertamento di conformità, accertata con pronuncia passata in giudicato, osta all’ordine di ripristino e giustifica il rigetto della domanda del terzo che la solleciti.

Il Fatto

Un proprietario di un appartamento al piano terra di una villetta bifamiliare sollecita più volte il comune a reprimere gli abusi realizzati dalla titolare dell’unità sovrastante. Tra questi rileva un balcone a sbalzo che, fuoriuscendo dall’area di sedime della proprietà, si protende sul fondo del ricorrente. Il comune non adotta i provvedimenti richiesti; il ricorrente agisce così ex artt. 31 e 117 c.p.a. dinanzi al TAR Campania.

Il TAR, con sentenza n. 45 dell’8 gennaio 2026, respinge il ricorso. Il ricorrente appella, sostenendo che il balcone non è ricompreso nel titolo in sanatoria e che il nulla osta paesaggistico sarebbe stato ormai negato, con conseguente formazione del silenzio-rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro processuale. Quanto al balcone oggetto dell’ordinanza di demolizione, è ancora pendente l’istanza di accertamento di conformità presentata nel 2014; la mancata formazione del silenzio-rigetto è stata accertata con sentenza del TAR n. 902 del 2019, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 10047 del 23 novembre 2023, ormai passata in giudicato.

Da tale premessa deriva il primo argomento del rigetto: il procedimento di accertamento di conformità non è oggetto del presente giudizio e la pronuncia definitiva ne impone la considerazione come tuttora pendente. Finché quel procedimento non è concluso, resta indeterminato lo stato legittimo dell’immobile e non può essere impartito l’ordine di demolizione.

Il secondo argomento riguarda il parere della Soprintendenza del 15 dicembre 2020, su cui insiste l’appellante. Il Collegio ne ridimensiona la portata: si tratta di un parere contrario ma non definitivo. La prima parte della motivazione è superata dall’annullamento, in autotutela, del provvedimento comunale di revoca, disposto con la sentenza n. 7761 del 22 novembre 2021. La seconda parte fa espressamente salva la possibilità, per l’interessata, di presentare una nuova istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Ne consegue che l’Autorità tutoria ha espresso un parere meramente interlocutorio, anche per l’incompletezza della documentazione fornita dal comune, senza qualificare l’abuso come insanabile. Il riferimento testuale a un possibile nuovo accertamento dimostra che la vicenda non è chiusa in senso negativo per la proprietaria.

L’appello è pertanto infondato e viene respinto. Le spese seguono la soccombenza verso la controinteressata e sono liquidate in dispositivo; sono invece compensate con il comune, in ragione del comportamento non lineare tenuto dall’amministrazione nel corso della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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