Quote latte: il contrasto con il diritto UE è annullabilità, non nullità (TAR Lombardia n. 217 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea integra un’ipotesi di annullabilità per violazione di legge e non di nullità, poiché l’art. 21-septies l. n. 241/1990 configura in numero chiuso le cause di nullità e tra esse non rientra l’antinomia con il diritto europeo. La nullità è ammissibile solo quando il provvedimento sia stato adottato su una norma attributiva del potere incompatibile con il diritto UE e quindi disapplicabile. Ne deriva l’onere di impugnare l’atto nel termine decadenziale di sessanta giorni: decorso inutilmente, il provvedimento diviene inoppugnabile. La sopravvenienza di sentenze della Corte di giustizia che accertino l’incompatibilità della disciplina interna non consente di rimettere in discussione l’atto ormai definitivo, salvo l’esercizio del potere di autotutela doverosa.
Il Fatto
Il ricorrente, produttore di latte vaccino assoggettato al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per oltre 128.000 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione, riferita alle annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997. Con quattro successivi ricorsi per motivi aggiunti ha poi gravato le intimazioni di pagamento e le comunicazioni di iscrizione ipotecaria sopravvenute, deducendone l’illegittimità derivata dalla cartella presupposta.
Il ricorrente ha articolato plurime censure: nullità degli atti per contrasto delle norme interne con il diritto UE, decadenza, prescrizione, duplicazione del ruolo, mancata compensazione con gli aiuti PAC, difetto di notifica degli atti presupposti e nullità per difetto di motivazione. Agea si è costituita chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, in parte inammissibile e in parte infondato. La censura sul contrasto con il diritto europeo è coperta dal giudicato formatosi inter partes con la sentenza del TAR Lazio n. 4426 del 2012, confermata da Cons. Stato n. 584 del 2015. La sopravvenienza delle sentenze della Corte di giustizia (Barausse, San Rocco, Benedetti) non consente di rimettere in discussione la comunicazione di prelievo ormai inoppugnabile.
Richiamando Cons. Stato n. 7609 del 2023, il TAR ribadisce che il contrasto con il diritto UE è motivo di annullabilità e non di nullità, non rientrando tale ipotesi nel catalogo chiuso dell’art. 21-septies l. n. 241/1990. Sul piano processuale ciò impone l’impugnazione nel termine di sessanta giorni; su quello sostanziale residua l’obbligo dell’amministrazione di dare corso all’atto, salvo autotutela. Il principio di certezza del diritto, affermato dalla CGUE (sentenza Kuhne & Heitz), impedisce che rapporti esauriti siano rimessi in discussione.
La censura sulla decadenza ex art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973 è infondata: i termini ivi previsti valgono solo per le imposte dirette e l’IVA, mentre il credito da prelievo ha natura non tributaria, pur avvalendosi degli strumenti di riscossione coattiva. Quanto alla prescrizione, il termine è decennale e va computato con i periodi di sospensione legale; nel caso concreto è rimasto interrotto dalla notificazione degli atti e dalla resistenza in giudizio.
Nessuna duplicazione del ruolo deriva dall’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti, equiparata ma non sovrapposta alla riscossione. Le censure sulla mancata compensazione con gli aiuti PAC e sulla notifica degli atti presupposti sono inammissibili o irrilevanti. La cartella è sufficientemente motivata quando indichi annate e somme a titolo di capitale e interessi, la cui decorrenza è fissata per legge. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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