Acquisto sanante escluso se i lavori pubblici sono di mera manutenzione (Cons. Stato n. 4148 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 presuppone l’indebita utilizzazione dell’area e una trasformazione del bene conseguente all’occupazione illegittima. Ove i lavori pubblici eseguiti si risolvano in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, difetta il presupposto applicativo dell’istituto e il provvedimento di acquisizione è illegittimo. È pertanto legittimo l’annullamento in autotutela adottato dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, sussistendo l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo e alla evitazione di un esborso non giustificato. La qualificazione dei lavori va accertata con l’istruttoria, anche mediante verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 c.p.a.

Il Fatto

Il Comune di Cerignola aveva adottato un decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 su un’area destinata a piazza, al fine di eseguire lavori di riqualificazione. Lo stesso Comune, con atto del 12 ottobre 2022, ha poi annullato in autotutela quel decreto, sul rilievo che non si era verificata alcuna occupazione illegittima, essendo l’area da tempo asservita all’uso pubblico per effetto di atti e comportamenti concludenti del dante causa degli odierni appellanti.

I proprietari hanno impugnato l’autotutela davanti al T.a.r. per la Puglia, che ha respinto il ricorso e compensato le spese. Hanno quindi proposto appello, dolendosi della qualificazione dei lavori e dell’assenza di un interesse pubblico concreto all’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla pretesa insussistenza dei presupposti dell’usucapione e della dicatio ad patriam. Ha chiarito che il ragionamento del primo giudice non configurava un duplice strumento alternativo all’acquisizione sanante, ma verificava la fondatezza della censura sulla carenza dei presupposti del rimedio. L’istituto valorizzato attiene al diritto di servitù di uso pubblico, non alla proprietà, e non ha valenza alternativa rispetto all’acquisizione.

Il nucleo decisivo è stato affidato alla verificazione disposta con ordinanza n. 3518 del 23 aprile 2025, i cui esiti hanno dimostrato che i lavori di riqualificazione non avevano alcuna finalità di trasformazione del bene. Il verificatore li ha ricondotti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, escludendo la ristrutturazione edilizia per difetto della finalità trasformativa dell’organismo edilizio. È venuto così meno il pubblico interesse ad acquisire la proprietà dell’area.

La Corte ha quindi condiviso il rilievo del primo giudice circa il contrasto con l’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, che presuppone l’indebita utilizzazione dell’area. L’approfondimento istruttorio ha suffragato l’atto di autotutela alla luce della effettiva consistenza dell’intervento.

Quanto al terzo motivo, il Collegio ha reputato infondata la censura sull’insussistenza dell’interesse pubblico ex art. 21-nonies legge n. 241/1990: l’obbligo risarcitorio è associabile, anche solo in astratto, a un’occupazione illegittima, e gli appellanti avevano richiesto ingenti somme nel giudizio di opposizione alla stima. Irrilevante è stata ritenuta la deliberazione commissariale invocata, non incidendo sulla competenza del dirigente che ha adottato l’atto.

Anche il quarto motivo è stato respinto: al momento dell’autotutela non era stata effettuata la liquidazione dell’indennizzo, sicché non si erano consolidati gli effetti dell’acquisizione, essendo il passaggio di proprietà sottoposto a condizione sospensiva del pagamento. L’appello è stato respinto, con compensazione delle spese e liquidazione del compenso al verificatore a carico dell’appellante soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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