Ottemperanza al decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2668 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il capo di un decreto ingiuntivo relativo alla condanna alle spese, liquidate con distrazione in favore dei difensori, il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo dell’ente di dare esecuzione al titolo divenuto inoppugnabile una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. All’inadempimento dell’amministrazione consegue la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina, fin da ora, di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece rigettata quando le difficoltà di adempimento, collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, la rendano eccessivamente afflittiva, assumendo tali ragioni rilievo quali fatti notori.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sul capo del decreto ingiuntivo n. 349/2023 del 20/7/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa, relativo alla condanna alle spese di causa, liquidate in loro favore in qualità di difensori distrattari nel giudizio da cui è scaturito il titolo esecutivo.
In assenza di spontanea esecuzione da parte del Consorzio convenuto, che non si è costituito in giudizio, i ricorrenti propongono ricorso per ottenere il pagamento del dovuto anche a mezzo di commissario ad acta. Il ricorso è trattenuto in decisione nella camera di consiglio dell’11 giugno 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 9/8/2023 e dichiarato definitivamente esecutivo il 28/9/2023, non essendo stato opposto nei termini di legge. La procedura di ottemperanza risulta pertanto ritualmente incardinata.
Il giudice verifica quindi il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, come modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003.
Non si ravvisano motivi giustificativi dell’inadempienza dell’amministrazione intimata e deve essere affermata la persistenza dell’obbligo di dare ottemperanza al decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile. Il Consorzio è pertanto tenuto all’integrale esecuzione entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà in via sostitutiva il commissario ad acta, individuato nel Segretario comunale del Comune di Ragusa o in un funzionario dallo stesso delegato. Il compenso del commissario, calcolato ai sensi dell’art. 2 del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. del d.P.R. n. 115/2002, è posto a carico dell’ente intimato e liquidato con separato decreto, previa presentazione di apposita nota entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, come precisato da Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011.
Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio la rigetta. Le specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e in generale allo stato della finanza pubblica, rendono la misura eccessivamente afflittiva. Tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori, come ritenuto da T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024.
La sentenza dichiara l’obbligo del Consorzio di dare esecuzione al decreto ingiuntivo per il capo relativo alle spese, nomina fin da ora il commissario ad acta e condanna l’ente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 250,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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