Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 417 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’esatta esecuzione del giudicato e, ove l’Amministrazione non vi abbia provveduto, ordina l’adempimento integrale entro un termine perentorio. La circostanza che l’Amministrazione abbia eseguito solo parte del titolo giudiziale non preclude l’accoglimento del ricorso, che resta fondato per la parte residua. Il potere sostitutivo si esercita mediante la nomina sin d’ora di un commissario ad acta, destinato a operare solo dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione e su richiesta della parte interessata. Le spese di lite del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale e della scarsa complessità della controversia, anche in ragione dei numerosi precedenti analoghi.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale ordinario di Firenze, Sezione Lavoro, con sentenza n. 508/2023 pubblicata il 06.06.2023, l’accertamento del diritto al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per ciascuno degli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, oltre alla condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.

Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria il 13 settembre 2024, e notificato il titolo alla sede reale dell’Amministrazione il 5 marzo 2024, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito depositando la documentazione attestante il pagamento delle spese di lite liquidate e distratte nella sentenza civile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la ritualità del ricorso e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, dalla notifica del titolo esecutivo. Ha poi accertato il contenuto del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, che ha riconosciuto il diritto all’accredito delle somme sulla carta docente per gli anni scolastici indicati.

Sul versante dell’esecuzione, il TAR ha rilevato che il pagamento documentato dal Ministero riguarda esclusivamente le spese legali liquidate nella sentenza ottemperanda. Tale pagamento è stato peraltro riconosciuto dalla stessa difesa della ricorrente nella nota depositata il 13 febbraio 2025, con produzione delle distinte dei bonifici eseguiti il 09.10.2024. La richiesta di pagamento delle spese, oltre che già soddisfatta, era stata oggetto di distrazione in favore dei difensori, sicché su questo punto il ricorso non poteva trovare accoglimento.

Il Collegio ha invece constatato che dagli atti non risulta l’integrale esecuzione del titolo: l’Amministrazione non ha messo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni riconosciuti in giudizio. Il ricorso è dunque fondato e va accolto nei termini precisati in motivazione, con ordine di esecuzione impartito al Ministero entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.

Quanto alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo in € 800,00 oltre oneri, accessori e rifusione del contributo unificato, il Collegio le ha poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa in relazione ai numerosi, analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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