Onere della prova della diversa imputazione del pagamento in sede di ottemperanza (Cons. Stato n. 4194 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee a estinguere il debito, spetta al creditore, che pretenda in giudizio di imputare il pagamento all’estinzione di altro debito, la prova delle condizioni di una diversa imputazione. In sede di ottemperanza, l’accertamento della compensazione può fondarsi sugli esiti della verificazione disposta dal giudice, anche in assenza di documentazione cartacea originaria, quando la stessa sia stata oggetto di completa digitalizzazione degli archivi dell’ente. Non è censurabile la sentenza che, sulla base di tali risultanze, ritenga estinto il credito e ponga a carico del creditore la prova dell’estraneità della modalità estintiva rispetto allo specifico credito vantato.

Il Fatto

Un consorzio, in liquidazione, ha adito il TAR Lazio chiedendo l’ottemperanza di una precedente sentenza del medesimo Tribunale, passata in giudicato, che aveva annullato il decreto con cui era stata respinta l’istanza di ammissione alla C.I.G.S. per trentacinque dipendenti. Il consorzio ha quindi chiesto la condanna dell’INPS al pagamento di € 144.298,14, o della diversa somma risultante dai conteggi dell’Istituto.

L’INPS ha eccepito che i crediti erano già stati conguagliati. Il TAR ha disposto una verificazione per accertare l’intervenuta compensazione. Espletato l’incarico, il verificatore ha concluso che l’unico elemento oggettivamente rilevabile consisteva nell’importo della compensazione effettuata dalla società, pari a € 219.417,23. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo il debito estinto per compensazione. Il consorzio ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum concerne la prova dell’estinzione del debito da parte dell’INPS. L’appellante non ha contestato l’avvenuta compensazione, ma ha sostenuto che, in assenza di documentazione probatoria, non sarebbe dimostrato che quella compensazione riguardasse proprio il credito derivante dalla sentenza di annullamento.

Il Consiglio di Stato ritiene la tesi non condivisibile. La relazione del verificatore ha dato conto dell’assenza di documentazione specificamente riferita al credito, essendo gli archivi dell’Istituto stati completamente digitalizzati. Gli unici dati reperibili erano quelli nativi digitali, consistenti nelle rappresentazioni dei documenti utilizzati per il calcolo del conguaglio, non più esistenti nella forma materiale. Il verificatore ha sottolineato il carattere rigoroso della procedura di anticipo e recupero della C.I.G.S., fondata sulla tracciabilità dei pagamenti e sull’uso corretto dei codici di conguaglio.

In tale quadro, ferma l’avvenuta e non contestata compensazione, la Corte afferma che sarebbe spettato all’appellante l’onere di dimostrare l’estraneità di quella modalità estintiva rispetto allo specifico credito. Richiama il principio generale secondo cui, quando il debitore abbia provato di avere corrisposto somme idonee a estinguere il debito, il creditore che voglia imputare il pagamento a diverso debito deve provare le condizioni della diversa imputazione, richiamando Cass. civ., sez. II, n. 6823 del 1988 e Cass. civ., sez. III, n. 6509 del 1986.

Non colgono nel segno le contestazioni formali relative alla trascuratezza nella tenuta della documentazione digitale. La verificazione ha dato conto del processo di digitalizzazione che ha condotto al completo smaltimento della documentazione cartacea e della conservazione in formato elettronico. L’appello è pertanto respinto, con spese compensate in ragione della particolare natura delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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