Cambio del prenome per ragioni affettive e filtro di serietà e gravità (TAR Marche n. 419 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di modifica o integrazione del prenome fondata su ragioni affettive è ammessa solo se supera il filtro di serietà e gravità che caratterizza il dato anagrafico. Il desiderio di tramandare il prenome del genitore costituisce riconoscenza affettiva apprezzabile e umanamente condivisibile, ma non proporzionato a quel filtro quando la memoria può essere salvaguardata attraverso la condivisione del cognome. La discrezionalità amministrativa non si estende alla valutazione delle ragioni soggettive e atipiche dell’istante, purché non contrarie al pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona. Il rigetto dell’istanza resta legittimo anche quando le considerazioni istruttorie ulteriori non trovano riscontro nel provvedimento impugnato, ove il Collegio non ne faccia diretta applicazione.
Il Fatto
Il ricorrente presenta istanza ex art. 89 del D.P.R. n. 396/2000 per modificare il proprio prenome, aggiungendovi il prenome del padre recentemente scomparso, in ricordo affettivo. La Prefettura respinge la richiesta rilevando l’assenza di esigenze eccezionali e di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da solide motivazioni.
Il diniego viene impugnato davanti al TAR Marche con due motivi: eccesso di potere per falsità di presupposti, per aver l’amministrazione ignorato gli orientamenti che limitano la discrezionalità ai soli motivi di pubblico interesse, e disparità di trattamento, per aver equiparato la modifica del prenome alla mera aggiunta di una parola. L’amministrazione si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della relazione istruttoria con cui l’amministrazione collega l’insufficienza delle argomentazioni dell’istante ai precedenti penali e di polizia a suo carico, dai quali si sarebbe desunto un intento di creare una nuova identità per rimuovere i pregiudizi gravanti sulle generalità attuali. Tali considerazioni non trovano puntuale riscontro nel provvedimento impugnato e il ricorrente non eccepisce l’integrazione postuma della motivazione. Il Tribunale le dichiara comunque prive di valenza decisiva.
La decisione si fonda invece su un precedente del giudice amministrativo di appello relativo a un’istanza analoga, presentata da una donna per aggiungere al proprio prenome quello del padre: Cons. Stato, Sez. III, 10/10/2023 n. 8840. In quella sede si è affermato che simili argomentazioni rientrano in un desiderio di mera riconoscenza affettiva, apprezzabile ma non proporzionato al filtro di serietà e gravità del dato anagrafico.
Il Tribunale ritiene che la stessa conclusione valga nel caso esaminato. La riconoscenza affettiva verso il genitore può essere efficacemente salvaguardata mediante la condivisione del solo cognome, senza che emergano ragioni concrete e giustificate per estendere la condivisione al prenome. Il carattere parziale dell’aggiunta invocata non muta il giudizio, poiché la nuova denominazione resterebbe composta dal prenome originario e da quello paterno.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese vengono compensate per ragioni equitative. Quanto al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la nota per onorari e spese indica euro 6.280,72 oltre CPA; il Collegio applica il limite dei valori medi delle tariffe vigenti e l’ulteriore riduzione della metà previsti dagli artt. 82 e 130 del D.P.R. n. 115/2002, valuta la complessità della vicenda, l’assenza di ulteriori attività difensive dopo il gravame e liquida complessivamente euro 500,00 oltre CPA ed IVA se dovuta, disponendo la trasmissione all’ufficio finanziario per le verifiche di permanenza delle condizioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.