Ottemperanza al giudicato e distrazione delle spese in favore del difensore (TAR Toscana n. 419 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore che ha ottenuto la distrazione delle spese processuali ex art. 93 cod. proc. civ. è l’unico soggetto legittimato a promuovere l’esecuzione del giudicato, anche mediante il rito dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. La richiesta proposta dalla parte vittoriosa per il pagamento delle somme distratte è pertanto inammissibile, per difetto di legittimazione attiva. Nell’ottemperanza al giudicato che riconosce il beneficio della carta elettronica del docente, il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza e applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Una docente ha convenuto il Ministero dell’istruzione e del merito davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 205 del 29.02.2024 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro. Con quel titolo era stato accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, con accredito delle relative somme per gli anni scolastici indicati.
La sentenza era passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del 4 ottobre 2024, ed era stata notificata all’Amministrazione il 29 febbraio 2024, con decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del titolo e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito con mero atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: titolo giudiziale passato in giudicato, rituale notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice e decorso del termine dilatorio. Non risultando dagli atti alcuna esecuzione, il ricorso è stato ritenuto fondato e accolto, nei limiti di seguito precisati.
La sola domanda sottratta all’accoglimento è quella relativa al pagamento delle spese legali distratte nella sentenza ottemperanda. Il Tribunale ha richiamato il meccanismo dell’art. 93 cod. proc. civ., che instaura tra difensore distrattario e parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Da ciò deriva che il procuratore è l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza, con conseguente inammissibilità della richiesta avanzata dalla parte. Il Collegio ha richiamato sul punto Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015.
Nel merito dell’esecuzione, il Tribunale ha ordinato al Ministero di mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza civile. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, chiamato a provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Il ritardo maturato dall’Amministrazione ha giustificato la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al soddisfo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Le spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario, con liquidazione contenuta in ragione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
Nota della Redazione
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