Carta docente e retribuzione professionale: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 418 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è accolto quando l’Amministrazione non abbia integralmente eseguito il titolo esecutivo. Il diritto alla carta elettronica del docente e quello alla retribuzione professionale docenti, accertati dal giudice del lavoro, costituiscono obblighi di risultato che l’Amministrazione deve soddisfare entro il termine fissato dal giudice amministrativo. Il TAR può ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e, per il caso di ulteriore inadempienza, nominare sin d’ora il commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. La condanna alle spese segue la soccombenza ed è distratta in favore dei procuratori antistatari, con liquidazione contenuta in ragione del carattere seriale della controversia.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, sentenza n. 351/2023, pubblicata il 15.11.2023, con cui era stato accertato il suo diritto al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, con accredito delle relative somme per gli anni scolastici indicati, nonché il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 CCNL del 15 marzo 2001, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 2 luglio 2024, ed era stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione il 29 marzo 2024, con decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997.
Poiché il Ministero aveva corrisposto soltanto i compensi professionali, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito con mero atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la ritualità del ricorso e la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: titolo giudiziale passato in giudicato, notifica alla sede reale dell’Amministrazione e decorso del termine dilatorio previsto dalla normativa richiamata.
Nel merito, il TAR ha rilevato che dagli atti di causa non risultava che la sentenza fosse stata integralmente eseguita. Il Ministero aveva provveduto al pagamento dei soli compensi professionali, lasciando insoddisfatti gli altri obblighi accertati dal giudice del lavoro: l’attribuzione della carta del docente con il relativo importo e la corresponsione della retribuzione professionale docenti.
Su queste basi il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto. Il Tribunale ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, nonché pagando la somma riconosciuta a titolo di retribuzione professionale, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, avanzata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, con rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione tiene conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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