Chiusura attività commerciale per abusi edilizi e difetto di titolo (TAR Sicilia n. 1295 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il legittimo esercizio di un’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato, per l’intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa si svolge. La perdita dell’agibilità per abusi edilizi mai rimossi, accertati con provvedimento non impugnato e divenuto definitivo, integra presupposto legittimo della chiusura dell’esercizio. In presenza di inottemperanza all’ingiunzione a demolire, l’amministrazione può disporre la chiusura immediata dell’attività ai sensi dell’art. 22, comma 7, d.lgs. n. 114/1998, senza che l’eventuale sanzione pecuniaria di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 193/2007 escluda tale potere. Non è configurabile alcun difetto di proporzionalità ove la chiusura riguardi l’intera attività, quando la modifica di destinazione d’uso coinvolga la totalità dei locali.

Il Fatto

La società ricorrente esercitava un’attività di ristorazione-pizzeria in un immobile concesso in locazione. Con ordinanza sindacale del 21 agosto 2024 il Comune ne ha disposto la cessazione, rilevando la mancanza del titolo per la somministrazione con posti a sedere e le modifiche strutturali che avevano fatto venir meno l’agibilità dei locali.

La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, la violazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 193/2007 e la violazione dell’obbligo di motivazione. Il Comune si è costituito, documentando un’ingiunzione a demolire e il relativo verbale di inottemperanza. Respinta la domanda cautelare, la causa è stata trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal rilievo che il provvedimento impugnato è stato adottato anche in ragione del venir meno dell’agibilità dei locali per la loro irregolarità edilizia. Nel corso del giudizio è emerso che il Comune aveva disposto la demolizione di numerosi abusi, con provvedimento mai impugnato e quindi consolidatosi, e che tali abusi non erano stati rimossi nel termine assegnato.

Tra gli interventi abusivi risulta ricompresa la modifica di destinazione d’uso degli interi locali. Proprio tale circostanza esclude che possa discutersi di un difetto di proporzionalità sotto il profilo della chiusura dell’intera attività: la regolarità dell’esercizio commerciale è condizione che deve permanere per tutta la durata dello svolgimento.

Il Collegio richiama sul punto il costante orientamento giurisprudenziale, da ultimo espresso dal Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 790, secondo cui l’esercizio di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere ancorato, sia in sede autorizzatoria sia per l’intera durata, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali.

Il Tribunale rileva inoltre che non risulta agli atti alcuna planimetria, allegata all’ultima DIA, da cui emerga la destinazione alla somministrazione con tavoli e sedie degli ampi spazi indicati nel verbale dei Carabinieri – NAS.

Quanto alla dedotta applicabilità della sanzione pecuniaria di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 193/2007, il Collegio osserva che ciò non esclude il potere dell’amministrazione di disporre la chiusura immediata dell’esercizio in caso di svolgimento abusivo dell’attività, ai sensi dell’art. 22, comma 7, d.lgs. n. 114/1998. Infine, il vizio di motivazione è escluso, risultando dal provvedimento le ragioni che ne hanno determinato l’adozione. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della parte soccombente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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