Ottemperanza al giudicato sul diritto alla carta docente e alla retribuzione professionale (TAR Toscana n. 421 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato che l’amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato, ordina all’ente debitore di provvedere entro un termine perentorio all’integrale soddisfazione del credito accertato dal titolo esecutivo. L’ordine di esecuzione comprende il pagamento delle somme riconosciute a titolo di retribuzione professionale docenti, degli interessi legali e delle spese di lite liquidate e distratte, nonché la materiale attribuzione del beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nel titolo. Il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza, individuandolo nel dirigente dell’ufficio centrale del bilancio dell’amministrazione resistente, con facoltà di delega a un funzionario. La decisione si fonda sul riscontro dell’inerzia dell’amministrazione e sul decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale ordinario di Prato, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, e a ricevere l’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nel titolo. Il giudice del lavoro ha altresì riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti per il periodo oggetto della domanda e condannato il Ministero al pagamento, con interessi legali dal dovuto al soddisfo, oltre alla refusione delle spese di lite liquidate in 2.400,00 euro e distratte in favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è passata in giudicato. Notificata la decisione alla sede reale dell’amministrazione debitrice, e decorso il termine dilatorio di legge, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sul presupposto dell’azione: l’effettiva mancata esecuzione del titolo giudiziale. Il punto è risolto in termini puramente documentali. Dagli atti di causa non risulta che la sentenza del giudice del lavoro sia stata eseguita, né il Ministero ha allegato o dimostrato alcun adempimento.
Su questa premessa il ricorso è fondato e va accolto. Il TAR ricorda che il passaggio in giudicato è attestato dalla cancelleria e che la notifica alla sede reale dell’amministrazione ha fatto decorrere il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997. La pretesa esecutiva è dunque matura.
L’ordine di ottemperanza è articolato secondo il contenuto del titolo. Il Ministero deve mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel giudicato, corrispondere la retribuzione professionale docenti con gli interessi legali dal dovuto al soddisfo e pagare le spese di lite liquidate e distratte ai procuratori dichiaratisi antistatari, che agiscono congiuntamente alla creditrice. Il termine assegnato è di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza amministrativa.
Quanto alla tutela per il futuro, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.
Sulle spese del giudizio di ottemperanza il Collegio applica il criterio della soccombenza. La liquidazione tiene conto del carattere seriale della controversia, del non elevato livello di complessità e dell’esistenza di numerosi e analoghi precedenti. Le spese sono distratte in favore dei procuratori antistatari e comprensive del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.