Carta del docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 422 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione del titolo, assegnando un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta, disposta sin d’ora per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. L’ordine di esecuzione non si estende alla parte del giudicato relativa alle spese processuali liquidate con distrazione in favore del difensore: in virtù dell’art. 93 cod. proc. civ. si instaura fra il difensore distrattario e la parte soccombente un rapporto autonomo, che legittima il solo procuratore a chiedere l’esecuzione di quel capo. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, una sentenza che ha accertato il suo diritto al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, e all’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nel titolo.

Il giudicato si è formato, come attestato dalla cancelleria. Decorso il termine dilatorio dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, la creditrice ha convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza, deducendo che l’amministrazione aveva corrisposto i soli compensi professionali e chiedendo, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva che dagli atti di causa non risulta l’esecuzione della sentenza. L’accertamento dell’inadempimento è quindi sufficiente per l’accoglimento del ricorso: il giudice amministrativo ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo.

Il Tribunale delimita l’ambito oggettivo dell’ordine. L’esecuzione non si estende al capo sulle spese legali. Il provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., instaura fra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti, che si affianca al rapporto di prestazione d’opera professionale con il cliente vittorioso nei limiti della somma liquidata.

Da tale autonomia deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Il collegio richiama sul punto Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041 e TAR Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in ottocento euro, oltre oneri e accessori, con rifusione del contributo unificato e distrazione in favore del procuratore antistatario. La liquidazione tiene conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi precedenti analoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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