Alienazione dell’immobile e sopravvenuta carenza di interesse nel ricorso edilizio (TAR Lombardia n. 422 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio avverso il titolo edilizio rilasciato al vicino, la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere devono sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma permanere sino alla decisione. La sopravvenuta alienazione dell’immobile confinante fa venir meno la vicinitas e la titolarità della situazione sostanziale che fonda l’azione, determinando la carenza sopravvenuta di interesse e l’improcedibilità del ricorso. L’alienazione che elimini il pregiudizio lamentato conferma il difetto di utilità della eventuale pronuncia caducatoria. La domanda di risarcimento per lite temeraria proposta dagli interventori ad opponendum è inammissibile, perché l’intervento adesivo dipendente non consente di introdurre domande autonome non formulate dalle parti intimate.
Il Fatto
Una società proprietaria di unità immobiliari in Comune di Lissone, confinanti con un complesso condominiale, ha sollecitato l’ente locale all’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia. Lamentava che gli interventi sul fabbricato vicino fossero stati eseguiti in forza di D.I.A. e D.I.A. in variante in assenza dei presupposti dell’art. 63 della L.R. Lombardia n. 12/2005 e nel mancato rispetto delle distanze legali. Il Comune ha riscontrato l’istanza con nota del 22.10.2020, ritenendo il titolo asseverato e legittimata la sopraelevazione sul confine.
La ricorrente ha impugnato tale nota davanti al TAR, articolando censure di violazione di legge e di eccesso di potere. Si sono costituiti il Comune e un controinteressato, che ha eccepito l’inammissibilità per definitivo consolidamento delle D.I.A.; sono intervenuti ad opponendum il condominio e singoli condomini, chiedendo anche la condanna per lite temeraria. Nelle more, la ricorrente ha venduto l’immobile a un terzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata e assorbente l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse. Dalla documentazione risultava l’alienazione, a mezzo atto notarile del 27.12.2022, dell’immobile di cui la ricorrente era titolare al momento del ricorso. Il pregiudizio prospettato era riconducibile all’asserito erroneo esercizio del potere di controllo edilizio comunale, in relazione alla costruzione realizzata sul fondo confinante.
La vendita ha fatto venir meno, per un verso, la legittimazione ad agire fondata sulla vicinitas: la ricorrente non è più la proprietaria confinante ipoteticamente lesa e ha perduto la condizione soggettiva qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei consociati. Per altro verso, è venuto meno l’interesse a ricorrere, non essendo prospettabile alcun vantaggio diretto e attuale dalla rimozione dei titoli edilizi dell’ex confinante.
Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 22/2021 e la Cons. Stato, Sez. V, n. 9172/2022, il TAR ha ribadito che l’interesse va inteso come stato di fatto legato all’utilità ricavabile dall’annullamento e all’effetto ripristinatorio. Un fatto sopravvenuto idoneo a modificare l’assetto esistente al momento della domanda può elidere definitivamente l’interesse. Le difese della ricorrente, secondo cui il pregiudizio si era prodotto quando era proprietaria, confermano solo la regolare instaurazione dell’azione, non la persistenza dell’interesse.
Quanto alla lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ., la domanda degli interventori è inammissibile: l’intervento adesivo dipendente non consente di proporre domande autonome non formulate dalle parti intimate. Nel merito è anche infondata, non emergendo la chiara consapevolezza della non spettanza della tutela né un grado di imprudenza accentuatamente anormale. La scelta di adire il giudice amministrativo oltre quello civile rientra nella doppia tutela. Spese compensate.
Nota della Redazione
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