Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 427 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di merito determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando la parte rappresenti essa stessa il venir meno dell’interesse alla coltivazione delle censure. L’istituto si distingue dalla cessazione della materia del contendere, che presuppone l’allegazione e la dimostrazione, sia pure parziale, del conseguimento del bene della vita richiesto, tale da consentire di ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali. In difetto di tale prova, non può pronunciarsi la cessazione, ma solo l’improcedibilità. La declaratoria non preclude la compensazione delle spese quando la parziale novità delle questioni e l’evoluzione della vicenda la giustifichino.

Il Fatto

La ricorrente, una casa di cura privata accreditata, ha impugnato la DGR Lombardia n. X/4702 del 29 dicembre 2015 e il contratto provvisorio stipulato sulla base di essa, deducendo plurimi profili di illegittimità relativi alla remunerazione delle funzioni non tariffate e alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l’esercizio 2016. In particolare contestava la separazione degli stanziamenti in due fondi distinti per le strutture pubbliche e private, l’utilizzo del finanziato 2015 come base per il budget 2016, i criteri di riduzione dei ricoveri afferenti ai 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza e il limite di sistema al rimborso dei farmaci rendicontati con File F.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione alla DGR n. X/5166 del 16 maggio 2016 e al contratto integrativo conseguente, censurando le regressioni tariffarie sulle prestazioni ambulatoriali e l’obbligo di attivazione della prenotazione tramite call center regionale. La Regione Lombardia si è costituita per resistere. In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità, rappresentando il sopravvenuto difetto di interesse su tutti i motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato l’istanza della ricorrente, che ha indicato analiticamente le ragioni del venir meno dell’interesse su ciascun motivo. Quanto alla separazione dei fondi, la ricorrente ha richiamato la pronuncia del Consiglio di Stato sul punto; quanto alla storicizzazione degli abbattimenti, ha richiamato la sentenza del TAR relativa agli abbattimenti applicati a consuntivo per il 2014; quanto al limite del 95% alla piena remunerabilità, ha invocato le successive statuizioni regionali contenute nella DGR n. X/5166; per le restanti censure ha escluso il verificarsi dei nocumenti paventati.

Su questa base il Tribunale ha ritenuto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, invocando l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria si fonda sulla rappresentazione proveniente dalla stessa parte ricorrente, dalla quale emerge chiaramente la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di merito.

Il Collegio ha però escluso che ricorrano i presupposti della cessazione della materia del contendere. Richiamando la distinzione tra i due istituti, ha osservato che la ricorrente non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto, così da consentire di ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali. La differenza tra i due istituti è stata individuata sulla scorta dell’orientamento del Consiglio di Stato richiamato in motivazione.

Quanto alle spese, il Tribunale ha ravvisato le ragioni di cui agli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ. nella parziale novità delle questioni trattate e nell’evoluzione della vicenda, disponendo la compensazione tra le parti. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati improcedibili, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 26 c.p.c.

Tutte le 214 sentenze sull'art. 26 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *