Inottemperanza al giudicato ambientale se le nuove misurazioni non sono in continuo (TAR Lombardia n. 430 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’effetto conformativo della sentenza che annulla il diniego comunale di intervento sulle emissioni sonore di un impianto non circoscrive il riesercizio del potere alla sola individuazione delle misure, ma consente al Comune di svolgere nuovi accertamenti sull’attuale superamento dei limiti. Il giudicato impone però che tali accertamenti rispettino la ratio decidendi della pronuncia ottemperanda: ove questa abbia ritenuto non decisive le misurazioni a campione e valorizzato la rilevazione in continuo, il Comune non può disporre nuove indagini con le medesime modalità già giudicate inattendibili. L’istruttoria così condotta integra elusione del giudicato, con declaratoria di nullità ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. e ordine di riedizione del procedimento secondo le modalità prescritte. La domanda risarcitoria resta subordinata all’accertamento effettivo del superamento dei limiti.

Il Fatto

Alcuni residenti nelle vicinanze di un poligono di tiro hanno impugnato la nota con cui il Comune aveva escluso i presupposti per adottare provvedimenti limitativi dell’attività, lamentando la lesione del diritto alla quiete e alla salute. Con sentenza n. 154 del 24.02.2023, divenuta definitiva, il Tribunale ha annullato l’atto, stabilendo che spettava al Comune riavviare il procedimento di verifica del rispetto dei limiti alle emissioni sonore e adottare le determinazioni conseguenti.

Il Comune ha riattivato il procedimento e affidato all’ARPA ulteriori indagini fonometriche. I residenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, contestando che si potesse rimettere in discussione il superamento dei limiti e che le nuove misurazioni fossero state disposte senza specificarne modalità e tempistica. Il gestore del poligono ha autonomamente impugnato il diniego opposto alla richiesta di partecipare agli accertamenti con un perito di parte.

La Motivazione della Corte

Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva, il Collegio dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’impugnazione del gestore: essendo gli accertamenti conclusi in senso a lui favorevole, l’eventuale annullamento del diniego non gli recherebbe utilità, ma travolgerebbe gli esiti ottenuti.

Nel merito dell’ottemperanza, il Tribunale respinge la tesi dei residenti secondo cui il giudicato avrebbe già fissato in modo definitivo il superamento dei limiti. Il riferimento al riavvio del procedimento di “verifica del rispetto dei limiti” implica il permanere del potere di accertamento; la specificazione dei limiti “così come individuati ai punti che precedono” attiene alle fonti normative delle soglie, non al loro superamento in concreto. La sentenza ottemperanda aveva accolto i motivi sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria, lasciando un margine valutativo all’Amministrazione.

Il secondo motivo è invece fondato. La sentenza ottemperanda aveva valorizzato la rilevazione in continuo del rumore, suggerita dall’ARPA per la variabilità delle emissioni legata a tipologia di armi, munizioni e frequenza degli spari. Il Comune ha invece basato l’istruttoria su misurazioni a campione in tre giornate, modalità già ritenute non decisive nel precedente giudizio. L’effetto conformativo non consentiva di ricadere nell’accertato vizio di difetto di istruttoria.

Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati, con declaratoria di nullità degli atti per elusione del giudicato. Il Comune deve riavviare il procedimento e concluderlo entro centoventi giorni, disponendo accertamenti mediante misurazione in continuo nel contraddittorio delle parti. Non è necessaria, allo stato, la nomina di un commissario ad acta.

L’accoglimento dell’ottemperanza comporta l’improcedibilità della domanda caducatoria proposta in via subordinata. La domanda risarcitoria è respinta, potendosi accertare l’effettivo superamento dei limiti solo all’esito delle nuove rilevazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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