Terzo condono edilizio in zona vincolata: sanabili solo le opere minori (TAR Sicilia n. 2841 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli, anche di inedificabilità relativa, imposti prima della loro esecuzione. La declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale di interpretazione autentica, resa con Corte cost. n. 252/2022, rende inapplicabile in Sicilia la tesi della sanabilità degli abusi in presenza di vincoli relativi. Nelle aree vincolate sono pertanto sanabili soltanto gli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici — e non gli ampliamenti che determinino aumento di volumetria. Non è invocabile il silenzio-assenso, estraneo alla fattispecie e non applicabile al procedimento di condono, né l’art. 17-bis della legge n. 241/1990, che opera sul piano dei rapporti tra amministrazioni e non sul rapporto verticale tra privato e autorità di tutela.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato la nota n. 9955 del 31 maggio 2023, con cui è stata rigettata la richiesta di condono presentata nel 2020 per alcune opere edilizie realizzate in assenza di titolo. Si tratta dell’ampliamento di un fabbricato adibito a civile abitazione e della realizzazione di un manufatto destinato a deposito, entrambi collocati in un’area del Comune di Castelmola sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il diniego si fonda sul parere negativo dell’autorità preposta al vincolo e sulla riconduzione dell’intervento a un aumento di volumetria, quindi non sanabile. I ricorrenti hanno dedotto la violazione della disciplina regionale sul condono, il contrasto con la normativa statale in materia di beni culturali e paesaggistici, oltre alla formazione del silenzio-assenso sull’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il quadro normativo del terzo condono edilizio. L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 sancisce che le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria quando siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici, in assenza o in difformità del titolo edilizio e non conformi alle prescrizioni urbanistiche. La Corte richiama la circolare n. 2 del 30 dicembre 2022 dell’Assessorato regionale, che dà atto della declaratoria di illegittimità costituzionale della l.r. n. 19/2021.

La questione centrale riguarda la portata della Corte cost. n. 252/2022, che ha annullato la norma di interpretazione autentica dell’art. 24 della l.r. n. 15/2004. La Consulta ha chiarito che il rinvio alla disciplina statale investe non solo termini e forme della domanda, ma anche i limiti al rilascio del titolo, tra cui la lett. d) del comma 27, che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria pure in presenza di vincoli relativi. Tali previsioni costituiscono norme di grande riforma economico-sociale e limitano la potestà legislativa esclusiva della Regione.

Da qui la conseguenza operativa: nelle aree sottoposte a vincolo relativo sono sanabili i soli interventi di minore rilevanza. Il Collegio verifica che l’opera in contestazione consiste in un ampliamento, dunque in un aumento di volumetria o di superficie non riconducibile alle tipologie di cui all’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003. Difettano quindi le condizioni della conformità urbanistica, della tipologia minore e del parere favorevole dell’autorità di tutela. Sul piano paesaggistico, richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che il divieto di incremento dei volumi si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza distinzione tra volumi tecnici e interrati.

Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude la formazione del silenzio-assenso. L’art. 17 della l.r. n. 4/2003 è norma speciale che riguarda fattispecie di condono diverse e richiede l’attivazione di un apposito procedimento con perizia giurata, non attivato nel caso di specie. Nemmeno è invocabile l’art. 17-bis della legge n. 241/1990, poiché il rapporto è verticale, tra privato e Soprintendenza, e non orizzontale tra amministrazioni.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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