Cooperativa a mutualità prevalente e aiuti de minimis (Cons. Stato n. 4331 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione di una cooperativa agricola da un contributo regionale per il fatto che il macchinario finanziato sia messo a disposizione dei soci non è sufficiente a motivare il rigetto. La cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi degli artt. 2511-2514 cod. civ., ha come scopo tipico quello di fornire beni, servizi o occasioni di lavoro ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato, senza che ciò comporti trasferimento dei beni sociali. Ove il bando subordini l’ammissibilità alla sola connessione del bene all’attività aziendale, il provvedimento di diniego deve individuare puntualmente i campi di attività della cooperativa e dei soci, anche mediante i codici Ateco, e la specifica destinazione del bene. In difetto, l’esclusione è viziata per difetto di motivazione e il giudice annulla l’atto, ferma restando la riedizione del potere amministrativo.
Il Fatto
Una cooperativa agricola ha chiesto a una società finanziaria regionale, delegata dalla Regione Piemonte alla gestione dei fondi agricoli, un contributo a fondo perduto per realizzare investimenti sul territorio regionale nell’ambito del programma 2022-2024 per lo sviluppo della cooperazione, approvato con delibera di Giunta regionale. Al termine dell’istruttoria, e dopo il contraddittorio procedimentale, la società ha comunicato il rigetto dell’istanza, motivandolo con l’inammissibile trasferimento dell’aiuto ai soci conferenti operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, soggetti non ammessi dal bando.
La cooperativa ha impugnato gli atti davanti al TAR Piemonte, che ha rigettato il ricorso ritenendo che la domanda e la relazione tecnica ammettessero l’uso dei macchinari da parte delle aziende socie, con trasferimento sostanziale del beneficio a soggetti non finanziabili. La cooperativa ha proposto appello, lamentando l’interpretazione parziale della relazione tecnica, l’erroneità dei presupposti di fatto e l’illegittimità della valutazione della dichiarazione resa in sede di osservazioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato riunisce i tre motivi di appello e ne condivide la sostanza. Il punto di partenza è il regime degli aiuti de minimis: il Regolamento UE n. 1407/2013 esclude dal proprio ambito gli aiuti alle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e quelli subordinati al trasferimento, parziale o totale, dell’aiuto a produttori primari. Il bando recepisce tale cornice, ammettendo le cooperative che operano nei settori coperti dal regolamento ed escludendo i soggetti con codice Ateco nell’agricoltura primaria.
La Sezione rileva però che il provvedimento di esclusione si limita a evidenziare in modo generico che l’aiuto andrebbe a beneficio delle imprese socie operanti nella produzione primaria. Non individua invece, neppure tramite i codici Ateco e le informazioni presenti nella domanda, quali siano i campi di attività della cooperativa e dei soci, né quale sia la specifica destinazione del macchinario da acquistare.
Il collegio richiama la disciplina codicistica della mutualità prevalente: lo scopo mutualistico consiste nel fornire beni, servizi o occasioni di lavoro ai soci a condizioni più vantaggiose di mercato, e non nel distribuire ai soci i beni della cooperativa. Il reinvestimento degli utili a beneficio dei soci è tratto fisiologico del modello, non indice di trasferimento dell’aiuto. L’argomento del TAR, secondo cui l’uso dei macchinari da parte dei soci dimostrerebbe il trasferimento sostanziale del beneficio, non regge come ragione autonoma di esclusione.
Il bando, sul piano oggettivo, richiede soltanto che macchinari e automezzi siano connessi esclusivamente all’attività aziendale. La decisione impugnata non chiarisce perché la disponibilità del bene in favore dei soci si traduca in un aiuto a soggetti non ammessi, né confuta la dichiarazione del legale rappresentante che escludeva il trasferimento e attestava la titolarità del bene in capo alla cooperativa.
L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado accolto, con annullamento dei provvedimenti gravati per difetto di motivazione. Resta impregiudicata la riedizione del potere, vincolata alla verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi del bando, letti in conformità al quadro unionale. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.