Ottemperanza al giudicato e obbligo di valutazione dell’università (Cons. Stato n. 4364 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice interpreta la portata del giudicato avendo riguardo sia al dispositivo sia alla complessiva motivazione, anche quando il dispositivo rechi un rigetto formalmente integrale. Il riconoscimento, in favore del ricercatore universitario a tempo determinato di tipo A, della sola possibilità di essere sottoposto alla procedura di valutazione per la chiamata non integra un diritto soggettivo all’avvio della procedura concorsuale, ma una aspettativa alla valutazione da parte dell’amministrazione. Ne deriva l’obbligo dell’ateneo di pronunciarsi, dando conto dei motivi dell’eventuale diniego. La disapplicazione delle norme interne in contrasto con l’accordo quadro recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE opera nei limiti indicati dal giudice europeo.
Il Fatto
Il ricorrente, ricercatore universitario a tempo determinato di tipo A presso l’ateneo perugino, agisce per l’ottemperanza alla sentenza con cui la Sezione aveva definito l’appello avverso la reiezione del TAR Umbria. La pronuncia ottemperanda aveva respinto l’appello, riconoscendo tuttavia in motivazione il diritto del ricorrente, munito di abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel medesimo settore concorsuale, a essere sottoposto alla procedura di valutazione per la chiamata.
Dopo la pubblicazione, il ricorrente aveva diffidato l’ateneo ad avviare la procedura entro trenta giorni. L’amministrazione era rimasta inerte per oltre un anno. Il ricorrente chiede quindi l’accertamento dell’obbligo e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’Università si costituisce contestando la pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un problema di ammissibilità. La sentenza ottemperanda reca un dispositivo di rigetto, ma la motivazione delinea in modo univoco il parziale accoglimento di uno dei motivi. Gli effetti del giudicato, nella loro portata accertativa e conformativa, vanno determinati considerando congiuntamente dispositivo e motivazione: il ricorso è pertanto ammissibile.
Ricostruito il petitum del giudizio di merito, la Sezione richiama la sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2022, resa nelle cause riunite C-40/20 e C-173/20. Il giudice europeo aveva escluso il contrasto con il diritto dell’Unione per i primi cinque quesiti, ravvisandolo solo con riferimento alla disparità tra ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori di tipo A quanto all’accesso alla procedura di chiamata. Su questa base la sentenza ottemperanda aveva disapplicato i commi 5 e 6 dell’art. 24 della legge n. 240/2010 nei limiti necessari.
Il punto centrale è la qualificazione della situazione giuridica soggettiva. Il termine “diritto” impiegato nella decisione ottemperanda non va inteso come attribuzione di un diritto soggettivo all’avvio della procedura, atto dovuto e vincolato. La pronuncia riconosce una pretesa più dimensionata e conforme all’arresto europeo: la possibilità che l’ateneo valuti se avviare o meno la procedura. Si tratta di una aspettativa alla valutazione.
La delimitazione è l’unica praticabile. La Corte di giustizia aveva accolto l’eccezione di disparità solo nel confronto tra ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori di tipo A, non nel rapporto con i ricercatori di tipo B. La legge riservava a questi ultimi la prerogativa piena, senza che essi integrassero il tertium comparationis. La disciplina, di natura eccezionale, non era suscettibile di applicazione analogica né di interpretazione estensiva. Confermano la lettura il rigetto del terzo motivo, del sub-motivo sulla disparità rispetto ai ricercatori degli enti di ricerca e della questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost.
Il dispositivo della sentenza ottemperanda, là dove riferisce il rigetto integrale dell’appello, è qualificato come errore materiale, prevalendo la motivazione. Il Collegio ordina pertanto all’ateneo di procedere alla valutazione, dando conto al ricorrente dei motivi dell’eventuale diniego, entro sessanta giorni dalla notifica. Il ricorso è accolto parzialmente, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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