Cessione bonaria non traslativa e restituzione dell’area al comproprietario (Cons. Stato n. 4360 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il verbale di accordo per cessione bonaria dei beni destinati a espropriazione è un atto ad effetti obbligatori, assimilabile a un preliminare, che non determina il trasferimento della proprietà in assenza del successivo atto scritto di cessione. La sentenza dichiarativa che accerta l’inefficacia della vendita posta in essere dal falsus procurator ha natura non costitutiva, efficacia retroattiva (ex tunc) ed efficacia erga omnes, sicché la trascrizione della domanda giudiziale non impedisce che i suoi effetti risalgano al regime proprietario originario. Ne consegue l’inopponibilità all’avente causa dei proprietari dell’accordo di cessione sottoscritto dai venditori privi di legittimazione, con permanenza del bene nella disponibilità giuridica dei legittimi proprietari e obbligo di restituzione dell’area occupata. La condotta della pubblica amministrazione che incide sul diritto di proprietà del privato integra un illecito permanente, che impedisce il decorso del termine quinquennale di prescrizione. La valutazione equitativa del danno presuppone la prova della sua esistenza.

Il Fatto

Il Comune avviava nel 1998 un procedimento espropriativo per la realizzazione di un parcheggio pubblico su un’area in comproprietà. Annullati gli atti in sede di ricorso straordinario, l’ente li riapprovava e, nel febbraio 2002, sottoscriveva un verbale di accordo per la cessione dell’area con i soggetti che risultavano proprietari in forza di una vendita del novembre 2001, stipulata da un falsus procurator in nome di alcuni comproprietari.

La società che aveva acquistato i diritti da tali comproprietari agiva per la restituzione del terreno e il risarcimento del danno da mancato godimento. Il TAR, investito a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, respingeva il ricorso. Proponeva appello la società, resistendo l’ente con appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo incidentale relativo alla forma dell’atto di riassunzione. In tema di translatio iudicii, richiamando Cass. S.U. n. 25837 del 2016 e Corte cost. n. 77 del 2007, si afferma che il passaggio dal giudice ordinario a quello amministrativo richiede la riproduzione sostanziale del precedente atto processuale, senza che sia necessaria la formale adozione della forma del ricorso amministrativo. Trova applicazione l’art. 11 d.lgs. n. 104/2010.

Nel merito, l’appello principale è fondato. Il TAR aveva qualificato il verbale del 2002 come cessione bonaria produttiva degli effetti del decreto di esproprio. La Corte esclude tale qualificazione: la cessione volontaria è un contratto ad effetti reali, che postula un atto scritto ad substantiam; il verbale di accordo è invece un atto ad effetti obbligatori, che fissa l’indennità e impegna le parti alla futura cessione, senza trasferire la proprietà. Non consta che agli impegni abbia fatto seguito l’idoneo atto di cessione.

Assume rilievo decisivo la sentenza dichiarativa del giudice civile che ha accertato l’inefficacia della vendita del falsus procurator, non ratificata. Poiché la pronuncia ha efficacia retroattiva ed erga omnes, il rilievo del TAR sulla anteriorità dell’accordo rispetto alla trascrizione della domanda non regge: la trascrizione non può essere opposta per impedire la retroattività degli effetti. L’accordo è pertanto inopponibile all’appellante.

I beni restano dunque nella disponibilità giuridica dei legittimi proprietari, oggi la società, con conseguente restituzione del terreno, ferma la facoltà dell’ente di avvalersi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. È invece respinta la domanda risarcitoria per genericità: la valutazione equitativa non esonera dalla prova dell’esistenza del danno.

Quanto all’appello incidentale, il motivo sulla prescrizione è infondato: la condotta della pubblica amministrazione integra un illecito permanente, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 3965 del 2023. Infondata anche la domanda ex art. 2932 cod. civ., difettando la legittimazione passiva e il consenso della società, estranea all’accordo, in applicazione del principio nemo plus iuris.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2932 c.c.

Tutte le 487 sentenze sull'art. 2932 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *