Scorrimento graduatorie enti locali e durata biennale nel pubblico impiego (TAR Sardegna n. 437 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le graduatorie dei concorsi delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, hanno durata di due anni dalla loro approvazione con determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001. Tale termine prevale sull’art. 91, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, che pure prevede tre anni dalla pubblicazione, perché l’art. 88 del TUEL impone di coordinare le norme speciali con i principi generali del Testo Unico del pubblico impiego. La novella del d.l. n. 25/2025, che ha esteso la validità delle graduatorie degli enti locali a tre anni, opera solo per il futuro e non si applica alle procedure anteriori. Lo scorrimento di una graduatoria richiede la specifica corrispondenza del profilo professionale e dell’area di appartenenza, non desumibile dalla mera equivalenza dell’inquadramento economico.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del Comune in categoria C, aveva partecipato a una selezione interna per quattro posti di categoria D, profilo di istruttore direttivo amministrativo, classificandosi al settimo posto. La graduatoria, pubblicata il 4 novembre 2020, era stata scorsa fino al sesto classificato, collocandola in prima posizione tra gli idonei.

Nel settembre 2023 il Comune avviava un interpello ex art. 3-bis d.l. n. 80/2021 per un posto di funzionario ad elevata qualificazione, ex istruttore direttivo contabile, sul presupposto dell’inesistenza di una graduatoria valida per la stessa area. La procedura si concludeva con la nomina della controinteressata. La ricorrente impugnava dapprima in via straordinaria, poi, a seguito di opposizione, in sede giurisdizionale, deducendo la validità della propria graduatoria fino al 4 novembre 2023 e il conseguente obbligo di scorrimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso nel merito e ritiene assorbite le eccezioni processuali. Il primo motivo ruota attorno al termine di efficacia delle graduatorie. Il testo dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 fissa due anni dall’approvazione; l’art. 91, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 prevede tre anni dalla pubblicazione per gli enti locali. Il contrasto è ricostruito attraverso la giurisprudenza contabile: il parere della Corte dei conti, Sezione regionale per la Sardegna, n. 85/2020 aveva privilegiato la specialità del TUEL, ma la Corte dei conti, Sezione Campania, delibera n. 16/2023 ha ritenuto prevalente il termine biennale, valorizzando l’art. 88 del TUEL quale norma di coordinamento. A tale orientamento aderisce il TAR Campania, sentenza n. 1792 del 18 marzo 2024.

Il Tribunale condivide queste argomentazioni e non ravvisa ragioni per discostarsene. La ricorrente aveva eccepito l’entrata in vigore del d.l. n. 25/2025, che ha riportato a tre anni la durata delle graduatorie degli enti locali. Il Collegio riconosce la novità normativa, ma la dichiara inapplicabile ratione temporis: la disposizione opera solo per il futuro e non incide sulla vicenda anteriore. Su questa base il motivo è infondato.

Per completezza, il Collegio esamina anche la seconda censura, relativa all’identità delle posizioni lavorative. Richiama l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011, il TAR Veneto, sentenza n. 864/2011, la Corte dei conti, Sezione Veneto, deliberazione n. 290/2019 e il Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2486 del 2019: lo scorrimento esige la puntuale corrispondenza dei profili, da accertare mediante confronto delle procedure, delle materie, delle prove e dei requisiti.

Nel caso concreto il Comune necessitava di un funzionario contabile con competenze finanziarie specifiche, assenti nel profilo amministrativo della ricorrente. Le materie delle prove erano sostanzialmente diverse. La scelta di bandire una nuova procedura risulta quindi legittima anche sotto tale profilo. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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