Requisito UBA tra partecipazione ed esecuzione: illegittima la revoca dell’aggiudicazione (TAR Lombardia n. 412 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di concessione di beni pubblici il carico minimo di UBA prescritto dal bando costituisce requisito di esecuzione del contratto e non requisito di partecipazione, salvo che la legge di gara imponga espressamente la titolarità proprietaria di quel carico. La revoca dell’aggiudicazione fondata sulla asserita insufficienza dei capi in proprietà dell’azienda è pertanto illegittima per violazione e falsa applicazione della lex specialis, anche in contrasto con il principio del favor partecipationis. All’annullamento dell’aggiudicazione consegue la caducazione del contratto accessivo alla concessione, privo di autonomia rispetto al momento pubblicistico, con effetto ex nunc dalla pubblicazione della sentenza. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda di inefficacia quando l’alpeggio appartenga al patrimonio indisponibile dell’ente e la concessione persegua finalità pubbliche.
Il Fatto
Il ricorrente, coltivatore diretto titolare di allevamento bovino, partecipava alla gara bandita dal Comune per la concessione in affitto pluriennale di un alpeggio comunale. Pur essendo la controinteressata prima in graduatoria, la concessione era affidata al ricorrente in virtù della prelazione agraria di cui all’art. 4-bis l. n. 203/1982, quale titolare uscente.
Il giudizio promosso dalla seconda classificata si chiudeva con la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo da parte delle Sezioni Unite e la causa non veniva riassunta davanti al giudice ordinario. Il Comune aggiudicava nuovamente al ricorrente, ma, dopo interlocuzione procedimentale, revocava l’aggiudicazione rilevando che il registro stalla attestava 43 capi, pari a 36 UBA, inferiori alle 55,97 UBA fissate dal bando, e aggiudicava alla seconda classificata. Da qui il ricorso per l’annullamento e per l’inefficacia del contratto nel frattempo stipulato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale della qualificazione del requisito. Secondo il provvedimento impugnato, la disponibilità proprietaria di almeno 55,97 UBA costituirebbe capacità tecnica rilevante ai fini della partecipazione, tale da giustificare la revoca. Il Tribunale ritiene la tesi non confortata da una lettura letterale e teleologica della legge di gara.
Sul piano letterale, il bando richiede che il concorrente garantisca la capacità di monticazione con il carico minimo, senza pretendere che il carico sia assicurato esclusivamente con capi propri. Il punto A2.5 dei criteri attribuisce un punteggio aggiuntivo in relazione alla percentuale di bestiame in proprietà, prevedendo un punto già per la fascia tra il 61 e il 70%: ciò riconosce implicitamente la partecipazione di aziende proprietarie di una quota minoritaria dei capi.
Sul piano teleologico, la finalità del carico minimo è garantire la buona conservazione del pascolo, risultato indifferente rispetto alla provenienza proprietaria o negoziale dei capi. Il Collegio richiama i dati di comune esperienza: la monticazione avviene normalmente anche con bestiame acquisito nella disponibilità del concessionario dopo l’aggiudicazione. L’interpretazione comunale appare quindi formalistica e contraria al favor partecipationis.
Determinante è l’art. 2 del capitolato d’affitto, che prevede controlli in corso di esecuzione con margini di tolleranza del 10% in meno e del 20% in più, penali per capi mancanti previa diffida e, solo dopo due diffide, la rescissione del contratto. Il requisito opera dunque solo in fase esecutiva: la sua assenza non legittima la revoca, ma attiva gli strumenti di ripristino e sanzionatori. Il ricorrente possedeva 36 UBA in proprietà, superiori alla soglia di partecipazione di 34 UBA, pari al 61% di 55,97.
Irrilevante è la discordanza tra la percentuale dichiarata in offerta e quella documentata, trattandosi di integrazione postuma della motivazione attraverso atti processuali. Annullato il provvedimento, il Collegio afferma la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. e dell’art. 826 c.c., qualifica il rapporto come concessione-contratto e dichiara l’inefficacia del contratto, con obbligo del Comune di stipularne uno nuovo con il ricorrente entro quindici giorni.
Nota della Redazione
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