Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata in udienza (TAR Lazio n. 4104 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio. Il ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione del ricorso. In tal caso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La dichiarazione resa in udienza provoca la presa d’atto del giudice, che dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).

Il Fatto

Una ASL indiceva una procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa. All’esito, il candidato risultato vincitore veniva nominato con deliberazione del direttore generale. Un altro candidato impugnava gli atti della procedura, deducendo la violazione degli obblighi di trasparenza nella pubblicazione dei curricula e l’erronea valutazione dei titoli e della prova orale.

Si costituivano in giudizio la ASL e il controinteressato vincitore, contestando la fondatezza delle censure. All’udienza di discussione, il ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso, e le altre parti aderivano alla dichiarazione chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il TAR richiama il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, per cui l’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione non consente al giudice di definire il merito della controversia. Nel processo amministrativo, l’azione resta nella disponibilità della parte ricorrente sino al momento della decisione, in coerenza con il principio dispositivo.

Il giudice non dispone del potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla valutazione dell’interesse ad agire che spetta al ricorrente. La dichiarazione resa in udienza determina pertanto l’obbligo di prendere atto della volontà della parte e di dichiarare l’improcedibilità del ricorso. In assenza di repliche o diverse richieste delle altre parti, il tribunale non può che conformarsi.

Nella specie, la dichiarazione era stata resa in udienza e le parti costituite vi avevano aderito. Il collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure di merito relative alla valutazione dei curricula e delle prove concorsuali.

Quanto alle spese di lite, il tribunale ne ha disposto la compensazione, in ragione della definizione in rito del giudizio e della natura della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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