Sei scatti stipendiali al personale delle forze di polizia militari in quiescenza (TAR Lazio n. 439 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Al personale in quiescenza delle forze di polizia a ordinamento militare spetta il beneficio dei sei scatti stipendiali figurativi, ciascuno pari al 2,50 per cento dell’ultimo stipendio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione del trattamento di fine servizio. La regola dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, non è limitata alla Polizia di Stato, ma si estende a tutto il personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. La Guardia di Finanza rientra tra le forze di polizia a ordinamento militare, sicché il beneficio va riconosciuto anche a chi vi abbia prestato servizio. Sulle somme dovute maturano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, ex Brigadiere della Guardia di Finanza, è stato collocato in quiescenza a domanda con decorrenza dal 1° giugno 2022, avendo maturato 39 anni di servizio utile e 56 anni di età. L’INPS, Direzione Provinciale di Viterbo, ha elaborato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio senza includere i sei scatti stipendiali previsti dagli artt. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e 21 della legge n. 232/1990.

Presentata inutilmente l’istanza di ricalcolo in data 11 ottobre 2022, il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento del prospetto e per l’accertamento del diritto al beneficio, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto la domanda richiamando i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, e in particolare la propria sentenza n. 112 del 13 febbraio 2025, condivisa anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a.. Da essa si ricava che al personale in quiescenza delle forze di polizia a ordinamento militare spetta senz’altro l’attribuzione dei sei scatti figurativi ai fini della liquidazione del TFS.

Il Tribunale ha poi verificato il presupposto soggettivo, affermando senza dubbi che la Guardia di Finanza è compresa tra le forze di polizia a ordinamento militare. Il beneficio deve quindi essere riconosciuto anche a chi vi abbia prestato servizio, in linea con i precedenti richiamati.

Il percorso argomentativo poggia sulla lettura combinata di due disposizioni. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, attribuisce sei scatti del 2,50 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile e dell’indennità di buonuscita al personale che cessa dal servizio per età, inabilità o decesso, nonché a chi chiede il collocamento in quiescenza avendo compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 stabilisce che al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi la stessa disciplina.

Da qui la conclusione che le disposizioni in esame operano oltre la Polizia di Stato, in favore di tutte le forze di polizia a ordinamento militare. Il ricorso è dunque fondato: il prospetto di liquidazione va annullato in parte qua, con accertamento del diritto ai benefici economici e obbligo dell’INPS di rideterminare il TFS includendo nella base di calcolo i sei scatti del 2,50 per cento.

Sul quantum, il Collegio ha precisato che sulle somme dovute spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e 22, comma 36, legge n. 724/1994. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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