Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 4564 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in virtù del principio dispositivo, la parte ricorrente conserva fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e a dichiarare il gravame improcedibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 c.p.a. La dichiarazione univoca di sopravvenuto difetto di interesse, sottoscritta per accettazione da tutte le parti, integra il presupposto della pronuncia di improcedibilità e giustifica la compensazione delle spese del grado.

Il Fatto

Il Comune di Padova propone appello avverso la sentenza del TAR Veneto, sez. II, n. 1639 del 28 giugno 2024, con cui era stato accolto il ricorso di primo grado, unitamente ai motivi aggiunti, di una società avverso un provvedimento sanzionatorio emesso ai sensi dell’art. 24 d.P.R. n. 380/2001 dal settore edilizia privata, nonché avverso il successivo diniego di autotutela.

La società appellata si costituisce chiedendo il rigetto e riproponendo i motivi assorbiti. Alcuni soggetti, già intervenuti in primo grado, intervengono ad adiuvandum. Nelle more del giudizio, i fabbricati oggetto del contendere vengono trasferiti agli intervenienti, che presentano una CILA per accorpamento delle unità immobiliari. Il Comune, preso atto di tale sopravvenienza, deposita dichiarazione di difetto di interesse alla coltivazione dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei poteri dei difensori. Le procure alle liti risultano munite di facoltà espressamente comprensive di quelle transattive e di rinuncia, cosicché l’accordo raggiunto tra i difensori vincola i soggetti rappresentati.

Su questa base il Consiglio di Stato richiama il principio dispositivo, che opera anche nel processo amministrativo. Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione la parte ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla pronuncia, provocando la mera presa d’atto del giudice.

Il giudice, in particolare, non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Il Collegio conforta l’affermazione con il richiamo a Cons. Stato, sez. II, sentenze n. 6437 del 2023 e n. 8886 del 2022, nonché a sez. IV, sentenza n. 3482 del 2023 e a sez. III, sentenza n. 1418 del 2023.

Nel caso concreto il Comune ha rappresentato in modo inequivoco di non avere più interesse alla coltivazione del gravame. Da qui la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 c.p.a.

Quanto alle spese, l’accordo intervenuto tra tutte le parti ne determina la compensazione per il grado di appello. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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