Variante stradale e dibattito pubblico, natura preliminare della conferenza di servizi (Cons. Stato n. 4577 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conferenza di servizi preliminare indetta sul progetto di fattibilità tecnico-economica di un’opera pubblica ha funzione istruttoria e non decisoria: essa è sede di prima verifica dell’assentibilità del progetto e di definizione delle condizioni per i successivi assensi, senza vincolare gli esiti della conferenza di servizi decisoria. Ne consegue che il progetto resta modificabile nella fase successiva e che è legittimo il dibattito pubblico che recepisce le indicazioni degli enti intervenuti in quella sede. La pubblicazione telematica dell’atto, quando prescritta dalla normativa, integra conoscenza erga omnes e fa decorrere il termine decadenziale di impugnazione. Le censure fondate su perizie di parte che divergono dalle valutazioni tecniche dell’amministrazione non superano il sindacato di legittimità in assenza di irragionevolezza manifesta, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il proprietario di un suolo in Bari, prospiciente la S.S. 16 “Adriatica”, concesso in locazione per un impianto di distribuzione carburanti, impugnava la sentenza del TAR Puglia n. 219 del 2025, che aveva dichiarato il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, “in parte irricevibile ed in parte inammissibile, comunque infondato nel merito”.
Il ricorrente contestava la scelta di anticipare l’innesto della variante stradale, così da interessare il proprio suolo, e la sottoposizione al dibattito pubblico di un elaborato progettuale diverso da quello approvato nella conferenza di servizi del 19 dicembre 2019. L’appello investiva la qualificazione della conferenza come decisoria, la lesività degli atti impugnati e la legittimità dell’Alternativa 3.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio per trattazione congiunta con altri giudizi, riguardando impianti diversi e posizioni differenziate lungo la medesima arteria. Respinto l’appello, resta assorbita l’eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi, pur rilevandosi la difficoltà di enucleare i capi contestati dall’unica censura omnicomprensiva.
Infondate le doglianze di violazione del contraddittorio: l’inammissibilità della nota ANAS del 19 febbraio 2021 per carenza di lesività non è stata rilevata d’ufficio, ma su eccezione di parte resistente, con conseguente esclusione dell’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a.. Quanto ai motivi aggiunti, la pubblicazione dell’avviso e del dossier finale sul sito ministeriale, in conformità al d.m. n. 76/2018, integra conoscenza legale e fa decorrere la decadenza, secondo Cons. Stato, III, n. 5570 del 2018.
Il nucleo della decisione attiene alla natura della conferenza di servizi. Dalla documentazione emerge che l’ANAS ha convocato una conferenza preliminare ex art. 27, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 e artt. 14-bis e 14-ter legge n. 241/1990, volta a pronunciarsi su localizzazione e tracciato. La funzione tipica è la prima verifica dell’assentibilità del progetto e la definizione delle condizioni per i necessari assensi, senza vincolo rispetto alla decisione finale, come affermato da Cons. Stato, V, n. 1643 del 2019.
Le amministrazioni conservano dunque la possibilità di rivalutare le proprie posizioni. Non esisteva alcuna immodificabilità degli esiti del 19 dicembre 2019, cosicché l’ANAS ha legittimamente aggiornato il progetto, individuando l’Alternativa 3 sulla base di studio trasportistico e analisi costi-benefici. La formula “km 805 circa” conteneva un margine di tolleranza compatibile con la richiesta del Comune di anticipare l’innesto, espressamente verbalizzata.
Le perizie di parte non scalfiscono le valutazioni tecniche: il modello adottato è dinamico e considera scenari di domanda e offerta su un arco temporale esteso. Non sussiste alcun macroscopico vizio di legittimità. Quanto all’atto di nomina del commissario del dibattito pubblico, si tratta di atto interno privo di lesività, non pretendendosi una verbalizzazione puntuale dell’assenza di figure idonee, essendo stata indetta apposita gara. Nessuna contraddittorietà con le precedenti pronunce sull’accesso, che non implicano valutazioni di lesività. Spese compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.