Revocazione per errore di fatto esclusa se il punto è controverso (Cons. Stato n. 4584 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, n. 4, cod. proc. civ., l’errore di fatto revocatorio presuppone una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato, nonché un nesso causale diretto con la decisione finale. Non integra errore di fatto la statuizione che risolva un punto sul quale le parti abbiano contrapposto tesi opposte, poiché in tal caso il contrasto tra la sentenza e le risultanze documentali configura al più un error in judicando. L’errore revocatorio non è dato dal semplice dissenso sulla lettura delle prove, ma dal contrasto con quelle sole risultanze che attestano fatti non controversi. Il giudice dell’impugnazione revocatoria valuta quindi la configurabilità del vizio sul piano dei presupposti processuali, senza riesaminare il merito della decisione impugnata.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato gli atti di una procedura di chiamata di un professore di prima fascia indetta da un ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, contestando l’esito della valutazione comparativa che aveva dichiarato maggiormente qualificato il controinteressato, destinatario di un giudizio di «ottimo» contro il «buono» riportato dalla ricorrente.

Il TAR Puglia aveva respinto il ricorso e il Consiglio di Stato, con sentenza della Settima Sezione, aveva confermato tale decisione. La ricorrente ha quindi proposto revocazione avverso la sentenza di appello, deducendo tre distinti errori di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.. Si sono costituiti l’università e il controinteressato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto i tre requisiti consolidati dell’errore di fatto revocatorio: percezione materiale erronea degli atti, punto non controverso e non motivato, nesso causale con la decisione. Su questa griglia valuta i tre motivi, tutti incentrati sul verbale della seduta «postuma» della commissione giudicatrice, convocata per esaminare il ricorso della candidata.

Con il primo motivo la ricorrente sosteneva che il giudice di appello avesse dato per accertato un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti, ossia la riconvocazione della commissione da parte dell’ateneo. La censura è inammissibile per un duplice ordine di ragioni: investe un punto controverso, e l’errore è comunque inesistente, poiché dal verbale risulta che la seduta fu fissata proprio per esaminare la documentazione trasmessa dall’ateneo in relazione al ricorso.

Il secondo e il terzo motivo riguardavano la pretesa modifica postuma dei criteri di valutazione e il giudizio di congruenza della produzione scientifica. Anche in questi casi il Collegio rileva che il punto era ampiamente controverso: le parti avevano sostenuto posizioni diametralmente opposte e il giudice di appello aveva aderito a una delle due ricostruzioni.

La Corte precisa il criterio decisivo: l’errore di fatto revocatorio non deriva dal mero contrasto tra la sentenza e una qualsiasi risultanza documentale, ma dal contrasto con quelle sole risultanze che attestano fatti non controversi. La scelta del giudice di aderire a una ricostruzione opposta a quella dell’appellante può ridondare in error in judicando, non in errore revocatorio. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese in favore di ciascuna parte intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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