Truffa del finto recupero crediti: bonifici autorizzati e nessun rimborso (ABF Collegio di Milano n. 8276 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte personalmente dall’utilizzatore dei servizi di pagamento, ancorché sulla base di un consenso viziato dal raggiro subito a opera di un terzo, non sono qualificabili come non autorizzate ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. n. 11/2010, ma rientrano tra le operazioni autorizzate. Ne consegue che l’intermediario è esonerato dalla prova dell’autenticazione e non è configurabile a suo carico alcuna responsabilità oggettiva, non sussistendo i presupposti della PSD II per il rimborso. Resta ferma la possibilità di ravvisare una responsabilità concorrente del prestatore secondo le norme di diritto comune, purché dalla documentazione emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode. Tale responsabilità è esclusa quando difettino la mancata disponibilità del numero verde, la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente e il mancato rilievo di indicatori di anomalia.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo avere subito perdite per investimenti in criptovalute tramite una piattaforma di trading online, veniva contattato da sedicenti operatori che gli prospettavano attività strumentali al recupero delle somme perdute. Seguendo le indicazioni ricevute per telefono e per email, tra il 24 aprile e il 16 settembre 2025 disponeva cinque bonifici online per complessivi € 3.750,00, accedendo alla propria area riservata di internet banking.
Il cliente denunciava la frode il 30 settembre 2025 e chiedeva all’intermediario il rimborso delle somme, sostenendo che la responsabilità fosse da imputare alla banca per non avere impedito la violazione del sistema informatico. L’intermediario eccepiva la regolare esecuzione delle operazioni, l’esecuzione personale e volontaria dei pagamenti da parte del ricorrente, la sua condotta gravemente imprudente e la tardività della denuncia, riferendo altresì di avere esperito senza esito un tentativo di recall dei bonifici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella rimborsabilità delle somme sottratte mediante operazioni disconosciute, da valutare alla stregua del D. Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD II. Il giudizio investe due profili dell’onere probatorio: l’accertamento della regolare autenticazione ed esecuzione delle operazioni e quello dell’eventuale colpa grave dell’utilizzatore.
Dalla documentazione emerge, senza contestazione, che il ricorrente ha dato seguito alle istruzioni dei truffatori ed ha eseguito personalmente i bonifici, nella convinzione di compiere attività di recupero delle somme perdute. Il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi territoriali secondo cui le operazioni compiute dall’utilizzatore sulla base di un consenso viziato dal raggiro non possono configurarsi come non autorizzate, dovendo essere inquadrate tra quelle autorizzate (cfr. Collegio di Milano, Decisioni n. 2419/2025, n. 432/2023 e n. 12726/2022; Collegio di Roma, Decisione n. 8538/2021).
Da ciò deriva che, in caso di operazioni compiute direttamente dall’utilizzatore, l’intermediario è esonerato dalla prova di autenticazione e non è ipotizzabile una responsabilità oggettiva a suo carico, mancando i presupposti della PSD II per il rimborso (cfr. Collegio di Milano, Decisioni n. 638/2025, n. 13472/2023 e n. 15827/2022; Collegio di Bari, Decisione n. 6757/2025).
Il Collegio non esclude una responsabilità concorrente del prestatore secondo il diritto comune, ove emerga un apporto causale alla frode: mancata disponibilità del numero verde, mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente, mancato rilievo di indicatori di frode quando il blocco avrebbe reso il cliente consapevole della natura delle operazioni (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 9261/2025). Nel caso di specie tali ipotesi sono escluse; i pagamenti non integrano operatività anomala né gli indicatori del D.M. 112/2007. L’unico obbligo dell’intermediario resta quello di eseguire gli ordini appositamente autorizzati dall’utilizzatore (cfr. Collegio di Milano, Decisioni n. 6732/2025, n. 14351/2022 e n. 24573/2019; Collegio di Coordinamento, Decisioni n. 1260/2014 e n. 1259/2014). Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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