Daspo: divieto di accesso ai luoghi di transito e determinatezza del provvedimento (TAR Emilia-Romagna n. 463 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, adottato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, costituisce misura di prevenzione atipica connotata da ampia discrezionalità, sindacabile nei limiti dell’irragionevolezza e del travisamento. La pericolosità del destinatario può desumersi da elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo la logica del più probabile che non, senza necessità di condanna penale. Il presupposto applicativo va tenuto distinto dalle fattispecie penali dell’art. 6-bis della legge n. 401/1989: la segnalazione all’autorità giudiziaria non condiziona la legittimità del provvedimento questorile. Il divieto è legittimo solo se indica specificamente le competizioni e i luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto degli spettatori; l’inciso che li richiama in modo indeterminato e generico è illegittimo e va annullato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha disposto, per tre anni, il divieto di accesso agli impianti sportivi ove si svolgono manifestazioni calcistiche, ai luoghi di trasmissione televisiva delle stesse e a una serie di aree urbane ed extraurbane collegate al tifo della sua squadra. Il provvedimento si fondava su un episodio verificatosi nel corso di un incontro di campionato: gruppi di tifosi scendevano dagli spalti e tre soggetti, in momenti distinti, si impossessavano della manichetta di un idrante antincendio azionandola verso il campo di gioco.
Il ricorrente, identificato tramite videosorveglianza e biglietto nominale, era denunciato per la condotta di cui all’art. 6-bis della legge n. 401/1989. Ha dedotto l’errata applicazione della norma, l’assenza di pericolosità, l’indeterminatezza dei luoghi e delle manifestazioni inibite e il difetto di motivazione sulla durata. L’istanza cautelare era accolta in parte, con sospensione del solo capoverso relativo ai luoghi di sosta, transito e trasporto; la Procura ha poi chiesto l’archiviazione del procedimento penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e richiama la giurisprudenza secondo cui il Daspo è misura atipica di prevenzione, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, con valutazione di inaffidabilità basata su un bilanciamento tra interesse alla sicurezza e libertà di accesso agli stadi. Sul piano probatorio non è richiesta la certezza oltre ragionevole dubbio, ma elementi di fatto gravi, precisi e concordanti secondo un ragionamento probabilistico.
Il primo motivo è respinto. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989 e non dell’art. 6-bis: la denuncia per il reato non incide sulla legittimità della misura questorile, che risponde a presupposti autonomi. Quanto alla condotta, il Collegio esclude la pertinenza dei precedenti invocati dal ricorrente — bottigliette e secchi d’acqua — e ritiene il gesto idoneo a turbare l’ordine pubblico e a porre in pericolo la sicurezza, anche per le possibili conseguenze dell’uso dell’idrante in presenza di una moltitudine; è richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco.
Il secondo motivo è infondato, salvo che per un inciso. L’art. 6 della legge n. 401/1989 impone di indicare specificamente competizioni e luoghi diversi dagli stadi: la previsione serve alla razionalità del divieto e alla sua esigibilità. Il provvedimento individua con precisione le gare, i luoghi di visione televisiva e le aree urbane con riferimento alle partite casalinghe, con fasce orarie determinate: sotto tale profilo non è abnorme.
Non rispetta invece il canone di determinatezza il capoverso che estende il divieto a “tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto” degli spettatori. L’indicazione generica non consente al destinatario di dare precisa attuazione al comando e rende illegittima quella parte del provvedimento, che è annullata.
Il terzo motivo è disatteso. La durata di tre anni si colloca tra il minimo di un anno e il massimo di cinque previsti dal comma 5 e non presenta profili di irragionevolezza o illogicità, considerata la gravità della condotta. Il ricorso è pertanto respinto nel resto, con compensazione delle spese per la parziale fondatezza delle censure.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.