Elusione del giudicato e annullamento parziale del bando illegittima riedizione prova orale (Cons. Stato n. 4656 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che dichiari l’illegittimità parziale del bando di concorso, per aver previsto una prova orale su un elenco di materie sproporzionato rispetto alla qualifica e ai titoli di accesso, ne comporta l’annullamento in parte qua, con la conseguenza che le prescrizioni annullate non possono più trovare applicazione nella riedizione del potere. Il rapporto di coerenza tra materie d’esame e livello di preparazione esigibile va valutato ex ante, con riguardo all’ampiezza dell’elenco delle materie, non ai singoli quesiti concretamente elaborati, che attengono a una fase successiva e possono essere indifferentemente semplici o complessi. È pertanto illegittima la prova orale rieduta sulla base del bando annullato, anche se i quesiti siano stati resi più semplici o riferiti a istituti generali. La Commissione che introduce scale di punteggio eterogenee e un metodo di calcolo non esplicitato nel verbale viola i criteri conformativi e rende non intelligibile il giudizio finale.
Il Fatto
Una candidata con invalidità pari all’80%, inoccupata, partecipava al concorso bandito da un Comune per l’assunzione di un “Istruttore assistente di biblioteca”, riservato ai soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999. Superata la prova scritta e quella informatica, non superava la prova orale, giudicata insufficiente.
Il TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, accoglieva il ricorso avverso il bando e gli atti concorsuali, annullandoli ai fini della riedizione della prova orale e fissando specifici criteri conformativi, tra cui la sostituzione della Commissione e la concentrazione dei quesiti tecnico-giuridici su istituti di carattere generale. La decisione passava in giudicato. In esecuzione, l’amministrazione nominava una nuova Commissione e rideterminava criteri e quesiti; la prova veniva nuovamente giudicata insufficiente. Il TAR respingeva il ricorso per ottemperanza e la candidata appellava.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato l’appello e muove dal primo motivo, incentrato sulla portata del giudicato. Il TAR aveva ritenuto che la precedente sentenza non avesse annullato il bando, ma si fosse limitata a prescrivere, per la riedizione della prova orale, quesiti su istituti di carattere generale. Per il Consiglio di Stato questa lettura non è coerente con il testo della decisione ottemperanda, che aveva espressamente riconosciuto fondato il motivo relativo all’illegittimità del bando per l’elenco di materie del tutto sproporzionato.
Alla dichiarata illegittimità parziale del bando conseguiva automaticamente il suo annullamento in parte qua. Le prescrizioni annullate non avrebbero più potuto trovare applicazione in sede di riedizione del potere. Aver rieduto le prove orali sulla base delle disposizioni del bando già annullate determina, di per sé, l’illegittimità genetica della rinnovata fase valutativa nella sua interezza.
Il Collegio precisa il criterio di valutazione della coerenza: essa va accertata ex ante, riguardo all’ampiezza dell’elenco delle materie, che costituisce il presupposto dell’intera prova. I quesiti concretamente elaborati attengono a una fase successiva e possono essere tutti semplici o complessi; è perciò irrilevante che siano stati posti quesiti più facili o su istituti generali, perché comunque tratti dal medesimo elenco annullato.
Assorbite le ulteriori censure sul sovradimensionamento della prova rispetto al profilo professionale e ai titoli richiesti, il Collegio esamina il terzo motivo. La Commissione non ha esplicitato nel verbale il metodo di calcolo del punteggio, introducendo una scala separata per la prova di inglese e combinando media aritmetica e sommatoria. La sentenza ottemperanda richiedeva solo criteri di valutazione sufficientemente analitici, non un distinto meccanismo di attribuzione dei punteggi. Il metodo adottato non consente di comprendere in modo univoco le modalità di assegnazione dei punteggi, essendo eterogenee le scale di valutazione.
Il bando, sul punto non inciso dal giudicato, prevedeva un punteggio complessivo in sessantesimi per una prova strutturata come unitaria, da cui era ragionevole ipotizzare una media dei giudizi. Ciò supera la questione dell’onere di una prova di resistenza sull’esito positivo della prova ai fini dell’interesse a ricorrere. L’appello è quindi accolto, con riforma della sentenza impugnata e condanna dell’amministrazione alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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