Ritardo nel condono edilizio e improcedibilità sopravvenuta per conferma propria (Cons. Stato n. 4769 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione, da parte dell’amministrazione, di una conferma propria del diniego di condono, fondata su un supplemento istruttorio procedimentale, sostituisce nella definizione del rapporto amministrativo gli atti endoprocedimentali in precedenza gravati e ne determina la sopravvenuta improcedibilità dell’impugnazione. Il silenzio assenso sull’istanza di condono relativa a opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo si perfeziona, ai sensi degli artt. 35 e 32, comma 1, l. n. 47/1985, solo in presenza del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. La domanda di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis l. n. 241/1990 presuppone la dimostrazione dell’effettiva spettanza del bene della vita.
Il Fatto
La società appellante acquista nel 2011 un complesso industriale in Roma, realizzato negli anni Cinquanta e Sessanta in assenza di titolo edilizio. Il precedente proprietario aveva presentato nel 1986 istanza di condono edilizio, rimasta a lungo non definita. Sollecitata la conclusione del procedimento, l’amministrazione comunale comunica nel 2013 che l’istruttoria non risulta ancora avviata, per poi riferire nel febbraio 2014 che la domanda è stata definita negativamente in ragione dell’art. 62 della D.C.R. n. 79/2010, che ritiene incompatibili con gli obiettivi di tutela le attività industriali e artigianali.
La società impugna dinanzi al TAR Lazio le note del 2014 e il preavviso di rigetto, proponendo anche domanda di accertamento del silenzio assenso e di risarcimento del danno. Con successivi motivi aggiunti estende l’impugnazione alla nota del 28 aprile 2014. Il TAR respinge il ricorso, qualificando la nota del 19 febbraio 2014 come determinazione conclusiva del procedimento. La società propone appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato disattende il primo motivo, con cui si censurava lo stralcio delle produzioni documentali dell’amministrazione. Il deposito del 20 aprile 2020 era tardivo rispetto al termine perentorio dell’art. 73, comma 1, c.p.a. e non poteva qualificarsi come nota scritta sostitutiva delle difese orali ex art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020. La censura è inoltre inammissibile per violazione del divieto di venire contra factum proprium, avendo la stessa appellante eccepito in prime cure la tardività.
La Corte rileva tuttavia d’ufficio, anche alla luce degli elementi acquisiti con l’ordinanza collegiale n. 9284 del 2024, la sopravvenuta improcedibilità parziale del ricorso di primo grado. Dagli atti emerge che le note del 2014 sono state sostituite, nella reiezione dell’istanza, dalla determinazione dirigenziale n. 1659 del 2020. Si tratta di conferma propria, e non di mera conferma, perché adottata sulla scorta di un supplemento istruttorio procedimentale, il controllo tecnico del 14 settembre 2020. Ciò determina il venir meno dell’interesse alla decisione sulle domande di annullamento.
Conseguentemente, sono improcedibili i profili di doglianza, in rito e nel merito, svolti nel secondo motivo di appello. È infondata la pretesa di accertamento del silenzio assenso: secondo il consolidato indirizzo richiamato (Cons. Stato, sez. VII, n. 5606 del 2024), in area vincolata il titolo abilitativo tacito si forma solo con il parere favorevole dell’autorità di tutela, mai allegato né acquisito. Il termine per la formazione del silenzio non ha quindi mai iniziato a decorrere.
È fondato il terzo motivo, relativo alle spese. Il comportamento complessivo dell’amministrazione, il ritardo nella definizione della vicenda e la parziale sopravvenuta improcedibilità giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado. È invece infondata la domanda risarcitoria: secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato, sez. VII, n. 6854 del 2024), il danno da ritardo esige la dimostrazione della spettanza definitiva del bene della vita, nella specie non fornita.
L’appello è quindi in parte improcedibile e in parte respinto, con accoglimento del solo motivo sulle spese.
Nota della Redazione
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