Revoca dell’aggiudicazione per mancata polizza fideiussoria prima della stipula (TAR Abruzzo n. 484 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di concessione in locazione di un bene patrimoniale indisponibile destinato a servizio pubblico, l’aggiudicatario che non depositi la polizza fideiussoria prescritta dall’avviso di selezione prima della stipula del contratto incorre nella decadenza dall’aggiudicazione, qualificata dall’amministrazione come revoca e ricondotta all’art. 103, comma 3, del d.lgs. 50/2016. Il deposito di una mera bozza della garanzia non assolve l’obbligo, restando irrilevante che la polizza definitiva sia condizionata alla sottoscrizione del contratto. La censura sull’incongruità del termine assegnato è infondata quando l’aggiudicatario, consapevole dell’onere sin dall’aggiudicazione e avvisato della imminente stipula, avrebbe potuto e dovuto attivarsi con ordinaria diligenza. L’inidoneità dei locali sopravvenuta all’aggiudicazione non impone al Comune di ristabilirne la conformità prima della stipula, sorgendo l’obbligo del locatore di consegnare la cosa in buono stato solo con la conclusione del contratto. Alla revoca dell’aggiudicazione, intesa come recesso dalle trattative, può seguire, se ingiustificata, il solo risarcimento del danno emergente.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla selezione indetta dal Comune per la concessione in locazione di un fabbricato destinato a casa di riposo per anziani e disabili, risultando aggiudicataria con determinazione del giugno 2018. Con nota del 26.3.2019 il Comune la invitava a depositare entro dieci giorni i documenti necessari alla stipula, tra cui la polizza fideiussoria, con avviso che il mancato adempimento avrebbe comportato la revoca dell’aggiudicazione. Seguiva la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e, il 30.4.2019, la determinazione che disponeva la revoca.
La società impugnava tali atti davanti al TAR, deducendo l’illegittimità e l’incongruità del termine, l’irragionevolezza e contraddittorietà della condotta dell’amministrazione, il travisamento dei fatti e la richiesta di documentazione non prevista dal bando. Sosteneva che il ritardo nella stipula dipendesse dalle problematiche dello stato conservativo del fabbricato, rese note al Comune, e che quest’ultimo, non essendo in grado di consegnare un immobile idoneo, fosse incorso in responsabilità precontrattuale. Il Comune e la controinteressata resistevano, eccependo la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso nel merito, ritenendo superfluo l’esame delle eccezioni preliminari. Precisia anzitutto che la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.: oggetto del contendere è una procedura di concessione in locazione di un bene patrimoniale indisponibile destinato al servizio pubblico, non un atto di dismissione o privatizzazione, che presupporrebbe il venir meno della destinazione dell’immobile all’interesse pubblico.
Nel merito, l’art. 5 dell’avviso pubblico imponeva all’aggiudicatario di depositare, prima della stipula, cauzione o polizza fideiussoria di importo pari a 50.000 euro, prevedendo la stipula entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva. Tale prescrizione non è stata impugnata e non è contestato l’inadempimento. Il deposito di una semplice bozza della polizza, peraltro oltre il termine assegnato, non soddisfa l’obbligo di prestazione della garanzia; la stessa ricorrente, con nota dell’11.4.2019, si era impegnata a consegnare la polizza definitiva all’atto della sottoscrizione.
Proprio tale intendimento — consegnare la garanzia solo alla stipula e non prima, come prescritto dall’avviso — priva di rilievo le censure sull’incongruità del termine di dieci giorni. Tali censure sono comunque infondate: il termine va valutato insieme alla precedente nota del 25.2.2019, che avvertiva della necessità di stipulare entro quindici giorni, e all’art. 5 dell’avviso. L’aggiudicataria, consapevole dell’onere sin dall’aggiudicazione, avrebbe potuto e dovuto predisporre con largo anticipo gli adempimenti necessari.
Quanto all’inidoneità dei locali sopravvenuta all’aggiudicazione, essa non implica l’obbligo del Comune di ristabilirne la conformità prima della stipula. L’obbligo del locatore di consegnare la cosa in buono stato di manutenzione e di mantenerla idonea all’uso convenuto sorge solo con la conclusione del contratto, mentre l’onere dell’aggiudicatario di depositare la garanzia è fissato nell’avviso non impugnato. Poiché la ricorrente colloca l’inadempimento nella fase delle trattative, alla revoca dell’aggiudicazione — da intendersi come recesso dalle trattative — potrebbe seguire, se ingiustificata, solo il risarcimento del danno emergente; ma nessun addebito di responsabilità precontrattuale è mosso al Comune, essendo provato l’inadempimento della società.
La revoca (recte decadenza) dell’aggiudicazione costituisce dunque la conseguenza tipica dell’art. 103, comma 3, del d.lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis, per la mancata costituzione della cauzione nei termini previsti dall’avviso. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali in favore del Comune e della controinteressata.
Nota della Redazione
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