Occupazione sine titulo e potere-dovere di provvedere ex art. 42-bis (TAR Toscana n. 484 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di occupazione sine titulo di un fondo da parte della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo non decide la sorte del bene né può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità. Sussiste un potere-dovere dell’amministrazione di concludere con provvedimento espresso e motivato il procedimento volto a scegliere se acquisire il bene ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 o restituirlo al proprietario. La domanda meramente risarcitoria è inammissibile, perché estranea allo schema legale tipico. La domanda di condanna al pagamento dell’indennità di occupazione legittima appartiene alla giurisdizione dell’A.G.O., dovendosi dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario per successione ereditaria di due appezzamenti di terreno siti nel territorio comunale, ne lamenta l’occupazione risalente al 1981. L’area era stata assegnata allo I.A.C.P. per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e quindi occupata in forza di decreto di occupazione d’urgenza. Nel corso degli anni non è mai intervenuto alcun provvedimento di espropriazione e il contenzioso instaurato dai danti causa del ricorrente sull’indennità è stato abbandonato.
Il ricorrente domanda in via principale la restituzione dei terreni previa riduzione in pristino e la condanna al risarcimento del danno da occupazione illegittima e da spossessamento, oltre all’indennità per il periodo di occupazione legittima. In via subordinata chiede l’ordine di provvedere ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 con nomina di un commissario ad acta; in via ulteriormente subordinata la condanna al solo risarcimento.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama la propria più recente giurisprudenza, che ha ricostruito la fattispecie in termini di potere-dovere dell’amministrazione di provvedere ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. L’autorità che utilizza il bene senza titolo deve valutare gli interessi in conflitto e adottare un provvedimento conclusivo che scelga tra acquisizione e restituzione, così adeguando la situazione di diritto a quella di fatto.
Il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 2 del 2020, secondo cui la norma vincola l’amministrazione all’esercizio del potere e le attribuisce un potere discrezionale sulla scelta finale. L’occupazione sine titulo integra un illecito permanente. Il giudice non decide la sorte del bene nel giudizio di cognizione, né il proprietario può imporre l’acquisizione coattiva dichiarando di voler perdere il bene o di volerne il controvalore.
Ne deriva l’affermazione dell’obbligo del Comune di emanare, nel termine indicato, un provvedimento espresso che espliciti la determinazione finale sull’acquisizione o sulla restituzione. Quanto alla domanda risarcitoria, essa è inammissibile: da un lato è espressamente subordinata alla domanda di assegnazione del termine, dall’altro una richiesta solo risarcitoria si pone al di fuori dello schema legale tipico.
L’assorbimento dell’azione risarcitoria rende superfluo l’esame dell’istanza di chiamata in garanzia della Regione e dell’eccezione di prescrizione, riferite a quella sola domanda. Sulla domanda di indennità per l’occupazione legittima il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione a favore dell’A.G.O., in particolare della Corte d’Appello in unico grado, in coerenza con gli artt. 53, secondo comma, d.P.R. n. 327/2001 e 133, primo comma, lett. g), c.p.a. Le domande non rientranti nella giurisdizione amministrativa possono essere riproposte innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.
In definitiva il Comune deve instaurare e concludere il procedimento entro centottanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è rinviata a un momento successivo, in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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