Cittadinanza italiana: la residenza legale va provata con l’iscrizione anagrafica (TAR Toscana n. 485 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, la residenza legale richiesta dall’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992 va riferita a quella definita dall’art. 1, comma 2, lettera a), d.P.R. n. 572/1993, che la identifica con la posizione risultante dall’iscrizione anagrafica. Il mantenimento di una situazione residenziale di mero fatto non configura il presupposto di legge, perché i registri anagrafici sono l’unico strumento di accertamento della popolazione residente. Ne consegue che l’interessato non può dimostrare la residenza ultradecennale con mezzi diversi dal certificato di iscrizione anagrafica. Il periodo di cancellazione anagrafica non è quindi computabile ai fini del decennio, e la relativa istanza è inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina del Bangladesh, presenta nel 2018 alla Prefettura di Firenze l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, lettera f), legge n. 91/1992. L’Amministrazione la dichiara inammissibile con decreto del 2019, rilevato un periodo di mancata residenza anagrafica compreso tra il giugno 2010, per cancellazione d’ufficio per irreperibilità da un Comune, e l’aprile 2013, per re-iscrizione in altro Comune.
La ricorrente propone ricorso dinanzi al TAR del Lazio, che si dichiara incompetente con sentenza del 2023. Il giudizio viene riassunto davanti al TAR Toscana. La ricorrente chiede l’annullamento del decreto e l’accertamento del diritto alla cittadinanza, deducendo con unico motivo che la cancellazione anagrafica non esclude la presenza stabile ed effettiva in Italia nel medesimo arco temporale, documentata dalle attività lavorative svolte e dagli accessi ai servizi. L’Amministrazione resiste al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il nodo nella nozione di residenza legale richiesta dall’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992. La norma attribuisce rilievo alla residenza qualificata dalla legge, non alla mera permanenza sul territorio nazionale.
Il regolamento di esecuzione, adottato con d.P.R. n. 572/1993, chiarisce all’art. 1, comma 2, lettera a) che è legalmente residente chi risiede sul territorio avendo soddisfatto le condizioni previste dalle norme sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e da quelle sull’iscrizione anagrafica. Da qui la conseguenza che la residenza utile è solo quella che trova riscontro nei registri anagrafici comunali.
Il Tribunale esclude espressamente che possa assumere rilievo una residenza di mero fatto, consistente nella stabile e continuativa permanenza sul territorio non accompagnata dalle corrispondenti risultanze anagrafiche. A sostegno richiama la giurisprudenza amministrativa, tra cui TAR Friuli-Venezia Giulia n. 186 del 2019, TAR Lazio n. 1096 del 2023 e TAR Lazio n. 10123 del 2012: la legge demanda ai registri anagrafici l’accertamento della popolazione residente, e l’interessato non può provare la residenza con prove diverse dalla certificazione anagrafica.
Applicando il principio, il Collegio ritiene non computabile il periodo compreso tra il giugno 2010 e l’aprile 2013. Sottratto tale arco temporale, al momento dell’istanza la ricorrente non possedeva il requisito del decennio di residenza. Il decreto prefettizio di inammissibilità è pertanto legittimo e il ricorso, infondato, viene respinto. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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