Giurisdizione amministrativa sulla revoca dell’acquisto immobiliare da parte dell’ATER (Cons. Stato n. 3600 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca adottata ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 con cui un ente pubblico economico ritiri gli esiti di una procedura di acquisto immobiliare rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La qualificazione dell’atto non dipende dalla natura del contratto finale, ma dalla natura del soggetto procedente: l’ATER, ente pubblico economico strumentale, è qualificabile come organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016 e, come tale, è tenuto al rispetto dei principi dell’evidenza pubblica anche per i contratti “esclusi”. Ai fini del radicamento della giurisdizione ex art. 133, comma 1, lett. e), punto 1, c.p.a. è dirimente che il procedimento sia disciplinato dal diritto comunitario e dai principi dell’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, non la circostanza che la procedura sia finalizzata alla stipula di un contratto escluso dal codice.
Il Fatto
L’ATER di L’Aquila pubblicava un avviso di indagine di mercato per l’acquisto di un immobile da destinare a edilizia residenziale pubblica. La società appellante offriva un complesso residenziale di sua proprietà. All’esito della procedura, l’ente adottava una delibera con cui revocava, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, la precedente delibera di acquisto e ogni atto conseguente inerente alla procedura.
La società impugnava la revoca davanti al TAR Abruzzo, che dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, qualificando l’atto come privatistico e inserito in mere trattative contrattuali. Proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 7 c.p.a. e dell’art. 103 Cost.: il ritiro in autotutela di una delibera autorizzativa della stipula postula l’esercizio di un potere pubblicistico discrezionale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dall’art. 133, comma 1, lett. e), punto 1, c.p.a., che devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie relative alle procedure di affidamento svolte da soggetti comunque tenuti all’applicazione della normativa comunitaria o al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2011, il Collegio sottolinea che la procedura di affidamento ha natura neutra e si connota in virtù della natura del soggetto che la pone in essere.
È pacifica la natura di ente pubblico economico dell’ATER, ente strumentale deputato al soddisfacimento di fini istituzionali dell’ente territoriale e perciò soggetto alle logiche dell’evidenza pubblica. Il Collegio precisa che un ente può essere al contempo ente pubblico economico e organismo di diritto pubblico, ricorrendo le tre condizioni dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016.
Accanto ai requisiti della personalità giuridica e dell’influenza pubblica dominante, sussiste quello teleologico: al pari dei pregressi IACP, le ATER sono enti creati per soddisfare esigenze di interesse generale, nella specie il bisogno abitativo dei soggetti non abbienti. Il Collegio esclude il carattere industriale o commerciale dell’attività, poiché l’ente non opera secondo criteri di redditività né sostiene il rischio d’impresa, soddisfacendo bisogni sociali che il mercato non può fronteggiare (richiamata la Corte cost. n. 94 del 2007).
Irrilevante è, quindi, che il contratto di acquisto rientri tra quelli esclusi dal codice dei contratti pubblici. È dirimente che il soggetto procedente sia tenuto al rispetto della normativa comunitaria nella scelta del contraente, ai sensi dell’art. 2, comma 1, punto 4, della direttiva UE n. 24 del 2014 e dei principi dell’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016. Viene in rilievo una revoca pubblicistica discrezionale, adottata espressamente ex art. 21-quinquies e imputabile a un soggetto equiparato alla pubblica amministrazione ex art. 7, comma 2, c.p.a.
L’appello è pertanto accolto, la sentenza declinatoria riformata e la causa rimessa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.. Le spese sono compensate per la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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