Diniego GLO rende improcedibile ricorso su ingresso analisti ABA (TAR Calabria n. 123 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto il diniego all’ingresso a scuola, in presenza o da remoto, dell’analista del comportamento e/o del terapista ABA, la sopravvenuta delibera del GLO che rigetti la medesima istanza determina un nuovo assetto di interessi e rende improcedibile il ricorso proposto avverso le precedenti determinazioni. L’atto sopravvenuto, in quanto idoneo a regolare autonomamente l’approccio della scuola ai bisogni educativi dell’alunno, avrebbe dovuto essere impugnato nei termini. La denunciata omissione, da parte dell’amministrazione, di una compiuta valutazione dei contenuti della proposta configura un possibile vizio dell’atto, ma non ne esclude l’efficacia regolatoria attuale. Ne consegue che un eventuale accoglimento del ricorso, fondato su atti non più attuali, non inciderebbe sul diniego sopravvenuto e non soddisfarebbe l’interesse sostanziale del ricorrente.
Il Fatto
I genitori di due alunni affetti da disturbo dello spettro autistico, frequentanti un Istituto Comprensivo, hanno chiesto alla scuola di autorizzare, per l’anno scolastico 2024/2025, l’ingresso in aula separata dell’analista del comportamento che li ha in cura e/o della terapista comportamentale, con cadenza settimanale e a spese della famiglia, secondo le modalità operative indicate dal team ABA.
Il GLO ha deliberato la non attivazione dell’attività, richiamando la natura pubblica e regolamentata del contesto scolastico; la decisione è stata comunicata dal dirigente scolastico. I genitori hanno impugnato i verbali degli organi collegiali e la nota del dirigente. Con ordinanza cautelare il TAR ha accolto l’istanza, disponendo che l’amministrazione rivalutasse la richiesta. Successivamente il GLO si è riunito nuovamente e ha rigettato la proposta, adducendo esigenze di riservatezza dei dati acquisiti durante le riprese. I ricorrenti hanno depositato memoria contestando che la nuova delibera riguardasse il progetto effettivamente avanzato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha segnalato in udienza, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenienza, incentrando su tale profilo la discussione orale.
Il Collegio osserva che la nuova decisione del GLO determina un assetto di interessi diverso, con il diniego della richiesta formulata dai ricorrenti e sostenuta in sede contenziosa. Essa regola, allo stato, l’approccio delle istituzioni scolastiche ai bisogni educativi dei due alunni. Ne deriva che l’atto avrebbe dovuto essere autonomamente impugnato, mentre il ricorso, riferito a decisioni non più attuali, è divenuto improcedibile.
La Corte non esclude che la denunziata omessa valutazione dei reali contenuti della proposta rappresenti un possibile vizio dell’atto sopravvenuto: nega però che tale censura possa essere esaminata nel giudizio in corso, perché diretta contro delibere superate. Il ragionamento si fonda sull’interesse a ricorrere: se anche il ricorso fosse ritenuto fondato e accolto, ciò non intaccherebbe la delibera del 25 ottobre 2024, in forza della quale l’intervento auspicato non sarebbe comunque ammesso.
Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso improcedibile, facendo salva la possibilità di riproporre, nell’interesse dei minori, il progetto non adottato dall’Istituto o di avanzarne altri diversi. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.
Nota della Redazione
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