Trasposizione del ricorso straordinario: termine perentorio anche per l’avviso di deposito (TAR Sardegna n. 486 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la trasposizione del giudizio dinanzi al TAR si perfeziona con il deposito dell’atto di costituzione e con la notificazione alle altre parti dell’avviso di avvenuto deposito. Entrambi gli adempimenti devono essere compiuti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dal ricevimento dell’atto di opposizione, con sospensione del decorso nel periodo feriale. Il termine perentorio previsto dall’art. 48, comma 1, cod. proc. amm. non riguarda il solo deposito, ma anche la notifica dell’avviso, poiché diversamente il termine per la notificazione resterebbe privo di limite. La tardività della notifica dell’avviso di deposito determina l’inammissibilità del ricorso trasposto.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno impugnato, con ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale, il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune in favore della controinteressata per un immobile sito nel centro storico, unitamente agli atti presupposti. Le ricorrenti, proprietarie dell’immobile confinante, lamentano che le opere realizzate avrebbero causato danni strutturali e impedito il deflusso delle acque.
Il Comune, dopo aver ordinato nel 2016 la demolizione delle opere difformi, ha poi rilasciato il titolo in sanatoria nel 2021. Avverso tale provvedimento le ricorrenti hanno articolato motivi di violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 e delle norme del Piano Paesaggistico Regionale, deducendo difetto di istruttoria e dichiarazioni mendaci. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso trasposto per tardività della notifica dell’avviso di deposito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione processuale, ritenendola fondata e assorbente. La questione riguarda la corretta individuazione degli adempimenti che compongono la trasposizione del ricorso straordinario e il rispetto del termine perentorio fissato dall’art. 48, comma 1, cod. proc. amm..
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa, secondo cui la trasposizione avviene mediante deposito dell’atto di costituzione, che costituisce una riassunzione dell’originario ricorso, senza necessità di depositare nuovamente il ricorso straordinario (Cons. St., sez. IV, 21 luglio 1997, n. 725). Il termine di sessanta giorni decorre dal ricevimento dell’atto di opposizione, ha natura processuale ed è soggetto alla sospensione feriale.
Il Collegio aderisce all’indirizzo che ritiene necessari, entro il medesimo termine, sia il deposito del ricorso in sede giurisdizionale sia la notificazione alle controparti dell’avviso di avvenuto deposito, essendo superflua una seconda notificazione del ricorso già notificato in sede straordinaria (Cons. St., sez. V, 29.3.2011, n. 1926; Cons. St., sez. VI, 24.2.2014, n. 859; TAR Campania, sez. IX, 18.4.2025, n. 3243). Diversamente, osserva il Tribunale, il termine per la notificazione dell’avviso resterebbe del tutto libero, con effetti paradossali per la parte che ha proposto opposizione.
Nel caso concreto, il deposito dell’atto di costituzione è avvenuto tempestivamente, ma la notifica dell’avviso è pervenuta all’Amministrazione e alla controinteressata oltre il termine di sessanta giorni. Le ricorrenti non hanno contestato tali date né prodotto le ricevute delle notifiche. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese in considerazione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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