Procura speciale inesistente e ricorso accesso inammissibile (TAR Sardegna n. 489 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dall’art. 116 c.p.a., quando il ricorso è sottoscritto da un difensore si applicano le regole ordinarie sullo ius postulandi. La procura ad litem deve essere speciale e recare l’indicazione dell’oggetto del ricorso, delle parti e dell’autorità adita. La procura che si riferisca a un giudizio diverso e non contenga elementi idonei a collegarla alla controversia è giuridicamente inesistente e determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.. La carenza non è sanabile in giudizio ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ., perché il requisito deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnazione.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un immobile in Portoscuso, avevano presentato istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, per verificare la regolarità edilizia di un manufatto realizzato sul lastrico solare di proprietà comune. Il Comune aveva riscontrato l’istanza con una nota di richiesta di chiarimenti, che i ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Sardegna ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo anche misure cautelari.
Il decreto presidenziale monocratico ha respinto la domanda cautelare per difetto del requisito dell’estrema gravità e urgenza di cui all’art. 56 c.p.a., riservando al Collegio le questioni in rito. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili, tra cui il difetto di legittimazione del ricorrente non istante in sede procedimentale e l’inversione degli adempimenti processuali.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha stralciato dagli atti la memoria di replica della parte ricorrente, depositata fuori termine, e ha ritenuto di dover scrutinare con priorità l’eccezione relativa alla procura notificata e depositata, qualificandola decisiva e assorbente rispetto agli ulteriori rilievi in rito.
Il Tribunale ha osservato che, pur essendo il giudizio di accesso improntato a snellezza procedimentale, i ricorrenti avevano scelto di farsi assistere da un difensore che ha sottoscritto il ricorso richiamando la procura ad litem. Da ciò discende l’applicazione delle regole ordinarie sullo ius postulandi e, in particolare, dell’art. 44, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., che sanziona con l’inammissibilità l’assenza di procura speciale nei casi in cui è richiesta.
Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 5723 del 2018, il Collegio ha ribadito che la procura è speciale solo se reca l’indicazione dell’oggetto del ricorso, delle parti, dell’autorità adita e di ogni elemento idoneo a individuare la controversia, come richiesto dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.. Nel caso concreto la procura risultava priva di data e riferita a un giudizio di successione e divisione ereditaria, procedimento radicalmente diverso da quello odierno e privo di elementi interpretabili in senso contrario.
Quanto al secondo ricorrente, non risultava conferita alcuna procura, e la procura allegata al ricorso notificato era sottoscritta dal solo primo ricorrente, priva di data e con oggetto estraneo al giudizio. Il Collegio ha inoltre rilevato che tale soggetto non era l’istante in sede procedimentale, con conseguente difetto della condizione dell’azione.
Infine, il Tribunale ha escluso la praticabilità del rimedio di cui all’art. 182 cod. proc. civ., richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 108 del 2024 e Cass. civ., Sez. Un., n. 37434 del 2022: la procura speciale deve esistere prima del ricorso e l’inammissibilità non appartiene alla categoria delle nullità sanabili. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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