Il rischio migratorio nel visto per lavoro subordinato include l’abuso del titolo e la genuinità del rapporto (TAR Lazio n. 11918 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato, la valutazione del c.d. rischio migratorio non coincide esclusivamente con il pericolo di permanenza irregolare sul territorio nazionale, ma comprende anche il rischio di abuso del titolo, ossia che il visto sia utilizzato per finalità diverse da quelle dichiarate. La discrezionalità amministrativa in subiecta materia è particolarmente lata e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di macroscopiche abnormità logiche. La relazione della sede diplomatica, depositata in giudizio, assume valenza di documento istruttorio e non di motivazione postuma. Indicatori quali lo stretto rapporto familiare tra datore e richiedente, la mancata conoscenza di elementi essenziali del contratto e la discrasia tra luogo di lavoro dichiarato e residenza del datore possono legittimamente fondare il diniego.
Il Fatto
Un cittadino cinese impugnava il provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia a Pechino aveva respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato, relativo a un impiego come collaboratore domestico presso un congiunto. Il nulla osta era stato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Il diniego si fondava sull’emersione, a seguito di due interviste consolari, di un tentativo di eludere la normativa sul ricongiungimento familiare, nonché sulla mancata conoscenza della lingua italiana e di caratteristiche essenziali del contratto e sull’assenza di esperienza pregressa. Il ricorrente deduceva che tali elementi non costituirebbero requisiti legali per il rilascio del visto, negando la configurabilità di un rischio migratorio in ragione del permesso di soggiorno biennale già ottenuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente inquadrato la fattispecie nel perimetro dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998, rammentando l’ampiezza della discrezionalità amministrativa in materia, sindacabile solo per macroscopiche abnormità logiche.
La sentenza ha quindi ridefinito concettualmente il rischio migratorio, ricomprendendovi non solo il pericolo di permanenza irregolare ma anche l’ipotesi di abuso del titolo, ovvero l’utilizzo del visto per finalità diverse da quelle dichiarate. Tale lettura estensiva consente di valorizzare una serie di indici sintomatici emersi dall’istruttoria consolare.
Il Tribunale ha attribuito alla relazione della sede diplomatica, depositata nel giudizio, una valenza di documento istruttorio ai fini della verifica di legittimità dell’atto, e non di motivazione postuma. Su tale base, ha individuato tre elementi convergenti: lo stretto rapporto familiare tra richiedente e datore di lavoro; la mancata conoscenza dell’ammontare della retribuzione; la discrasia tra il luogo di lavoro indicato nel colloquio e la residenza del datore.
Quanto al legame familiare, il Collegio ha precisato che, ancorché non costituisse all’epoca una causa ostativa espressa, rappresentava comunque un elemento valutabile per apprezzare la genuinità del rapporto lavorativo. La successiva introduzione del divieto ad opera dell’art. 2 del d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 187/2024, è stata richiamata come conferma della rilevanza attribuita dal legislatore a tale situazione.
La decisione della sede diplomatica è stata quindi ritenuta non contrastante con la normativa di settore e non irragionevole, con conseguente rigetto del ricorso e compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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