Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 486 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’assegnazione della carta docente, accertato con sentenza del giudice ordinario del lavoro passata in giudicato, costituisce titolo idoneo all’esperimento del ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’amministrazione che non contesti l’inadempimento e non provi di avervi posto rimedio va condannata a dare completa esecuzione al giudicato, per la sorte capitale, entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, si nomina un commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi necessari, senza diritto a compenso ove affidatario sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore. La soccombenza segue la regola ordinaria anche nel giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 2484 pubblicata il 14 luglio 2023, con cui si accertava il suo diritto a fruire della carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, nell’importo di euro 500,00 annui, e si condannava l’amministrazione a metterla a disposizione o a fornire altro strumento equipollente.

Notificato il titolo in data 12.01.2024 e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 D.L. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, l’interessato ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato la domanda come ricorso per esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., verificando in via preliminare l’esistenza di un titolo definitivo e la sua inosservanza. La sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 13.08.2024.

Il TAR ha rilevato che la pretesa era adeguatamente documentata e che, di fronte all’inadempimento allegato, l’amministrazione non aveva contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Tale condotta processuale ha reso fondato il ricorso.

L’amministrazione è stata quindi condannata a dare completa esecuzione al giudicato, per la sorte capitale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, è stato previsto l’intervento di un commissario ad acta, con ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione a cura del ricorrente.

Il commissario è stato individuato nel Direttore generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di valutazione, o in un dirigente o funzionario delegato, con il compito di adottare gli atti necessari, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui. Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore.

Sul piano delle spese, il TAR ha applicato la regola della soccombenza, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., liquidando euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori. Il dispositivo ha dichiarato l’inottemperanza, ordinato l’esecuzione e nominato il commissario per il caso di perdurante inerzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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