Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 487 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione quando questa non contesti l’obbligo portato dal titolo azionato e la pretesa risulti adeguatamente documentata. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ex art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione va condannata a dare completa esecuzione al giudicato entro il termine fissato dal giudice. Per il caso di perdurante inerzia si nomina un Commissario ad acta, individuato in un dirigente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 3909 pubblicata il 27 novembre 2023, con cui si accertava il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per l’importo di euro 500,00 annui, e si condannava l’Amministrazione a metterla a disposizione.

Notificato il titolo in data 12.01.2024, l’obbligo è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 22.08.2024, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e verifica i presupposti del ricorso: l’esistenza di un titolo esecutivo giudiziale, il suo passaggio in giudicato e la rituale notifica con decorso del termine dilatorio.

La pretesa fatta valere risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione, costituitasi formalmente in data 28/08/2024, non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. L’accertamento dell’inottemperanza consegue dunque a un dato non controverso.

Il Tribunale condanna pertanto l’Amministrazione a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza n. 3909/2023 del Tribunale di Milano, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, o in dirigente o funzionario delegato, con possibilità di avvalersi della struttura organizzativa regionale. Il Commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Sul piano processuale, il Collegio dichiara l’inottemperanza del giudicato, ordina all’Ente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione e nomina il Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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