Piano di recupero sopravvenuto e inefficacia dei provvedimenti sanzionatori edilizi (C.G.A.R.S. n. 487 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il piano di recupero urbanistico costituisce strumento pianificatorio attuativo che assolve una funzione riparatoria del tessuto urbano, fronteggiando una situazione creatasi di fatto e contemperando le esigenze di recupero dei nuclei abusivi con quelle generali di pianificazione del territorio. Esso è legittimato ex post e mira al riequilibrio urbanistico di aree degradate o interessate da edilizia spontanea e incontrollata, collegando il recupero fisico degli edifici a operazioni di più ampio respiro. Ne consegue che l’adozione sopravvenuta del piano rende inefficaci i pregressi provvedimenti di diniego di sanatoria e di demolizione, fatti salvi gli ulteriori accertamenti demandati all’amministrazione in sede di nuovo esame delle istanze. Non è pertanto configurabile la cessazione della materia del contendere, dovendosi riformare la sentenza appellata nei limiti indicati.
Il Fatto
Gli appellanti, eredi della originaria ricorrente, impugnano la sentenza con cui il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso avverso il diniego di sanatoria e l’ordine di demolizione adottati dal Comune in relazione a un manufatto realizzato in zona avente destinazione urbanistica a verde agricolo. L’originaria ricorrente aveva presentato istanza di condono edilizio ex art. 32 d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in l. n. 326/2003, dichiarando l’edificazione ante 31 marzo 2003.
L’amministrazione, sulla base di una ricognizione della Polizia Municipale, aveva accertato che a tale data esisteva soltanto il piccolo manufatto rustico oggetto della concessione edilizia del 1993, annullata in autotutela, e che l’immobile più ampio era stato realizzato successivamente. Da qui il diniego di sanatoria e l’ordine di demolizione, impugnati con esito sfavorevole in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di appello, incentrato sul difetto di istruttoria e sulla dimensione del manufatto, è ritenuto non fondato. Il Collegio rileva che gli accertamenti della Polizia Municipale sono assistiti da fede privilegiata e che la parte appellante non offre in questa sede idonei elementi per contrastarli. Resta quindi confermata la realizzazione dell’immobile in epoca successiva al 31 marzo 2003.
La decisione si fonda invece sul secondo motivo. Dagli atti prodotti dal Comune emerge che è stato adottato il piano di recupero dell’abitato, con deliberazione della Giunta Municipale n. 74 del 2 settembre 2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 8, l. reg. n. 19 del 13 agosto 2020, seguito dagli avvisi di pubblicazione. Per il fabbricato interessato il piano prevede interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 4 delle Norme di attuazione.
Il Collegio richiama l’orientamento espresso da Cons. Stato 1 settembre 2023, n. 8141, dal quale non ritiene di discostarsi. I piani di recupero sono strumenti attuativi che assolvono una funzione riparatoria del tessuto urbano, fronteggiano una situazione creatasi di fatto e tengono conto, oltre che dell’esigenza di recupero dei nuclei abusivi, delle generali esigenze di pianificazione del territorio comunale. Essi rappresentano lo strumento individuato dal legislatore per attuare il riequilibrio urbanistico di aree degradate o colpite da fenomeni di edilizia spontanea, legittimati ex post, mirando al recupero fisico degli edifici nell’ambito di operazioni di più ampio respiro.
Ne discende l’inefficacia dei provvedimenti gravati per atto favorevole sopravvenuto, con salvezza delle ulteriori valutazioni che l’amministrazione intenderà effettuare in sede di nuovo esame delle istanze. Il Collegio esclude la dichiarazione di cessazione della materia del contendere richiesta dalla parte e, in riforma della sentenza appellata, dichiara inefficaci i provvedimenti impugnati, con spese irripetibili.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.