Il piano di recupero sopravvenuto rende inefficaci i dinieghi di sanatoria edilizia (C.G.A.R.S. n. 488 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenire di un piano di recupero urbanistico, quale strumento pianificatorio attuativo di funzione riparatoria del tessuto urbano, rende inefficaci i provvedimenti di diniego di sanatoria edilizia adottati in precedenza, ove il piano consenta sul manufatto interventi di manutenzione, restauro o ristrutturazione. L’inefficacia opera per atto favorevole sopravvenuto e non implica l’accoglimento della domanda di condono, restando riservato all’Amministrazione il nuovo esame delle istanze di parte. Restano ferme, in difetto di prova contraria, le risultanze degli accertamenti dei pubblici ufficiali assistite da fede privilegiata, che escludono la formazione del provvedimento per silenzio.

Il Fatto

Gli appellanti avevano realizzato su un terreno di proprietà e usufrutto un manufatto più ampio del fabbricato rurale preesistente, in forza di una concessione edilizia poi annullata in autotutela dal Comune. Presentavano quindi domanda di sanatoria edilizia ai sensi della l. n. 326/2003. L’Amministrazione respingeva l’istanza, ritenendo l’opera non ultimata al rustico entro il termine del 31 marzo 2003, sulla base di una ricognizione fotografica della polizia urbana.

Il TAR Sicilia, Sezione Seconda, con sentenza n. 451/2022 rigettava il ricorso, giudicando infondate le censure di difetto di istruttoria e contraddittorietà. Gli appellanti deducevano travisamento dei fatti, intervenuta tacita concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 35, comma 12, l. n. 47/1985 e invalidità dei provvedimenti sanzionatori per sopravvenuta norma regolatrice costituita dal Piano di recupero. Il Comune, non costituito, ha adempiuto all’ordinanza istruttoria attestando che il fabbricato rientra nel Piano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto i primi due motivi. Dagli atti di primo grado emerge che, dopo la presentazione dell’istanza di condono, i Carabinieri accertavano la realizzazione di una piattaforma in cemento armato con quattro muri in conci di tufo, in assenza del permesso di costruire e del nulla osta della Soprintendenza, stante il vincolo paesaggistico sull’area. Si instaurava anche un procedimento penale per violazione dei sigilli e prosecuzione dei lavori, definito con condanna e ordine di demolizione.

Gli accertamenti dei pubblici ufficiali sono assistiti da fede privilegiata e la parte appellante non offre in questa sede strumenti idonei a contrastarli. Non sussistono pertanto i presupposti per la formazione del provvedimento per silenzio invocata sul presupposto del decorso del termine di trentasei mesi dal versamento dell’oblazione.

Il terzo motivo è invece fondato. Dall’allegazione del Comune risulta che il Piano di recupero dell’abitato è stato adottato con deliberazione della Giunta Municipale n. 74 del 2 settembre 2024, ai sensi dell’art. 31, comma 8, l. reg. n. 19/2020, con pubblicazione sul quotidiano e sulla GURS. Per il fabbricato censito al catasto come in corso di costruzione, il Piano prevede interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 4 delle Norme di attuazione.

Richiamando Cons. Stato n. 8141 del 2023, il Collegio ribadisce che i piani di recupero assolvono una funzione riparatoria del tessuto urbano, fronteggiando situazioni createsi di fatto e contemperando il recupero dei nuclei abusivi con le esigenze di pianificazione. Essi costituiscono lo strumento per attuare il riequilibrio urbanistico di aree degradate, legittimati ex post, e collocano il recupero fisico degli edifici in operazioni di più ampio respiro urbanistico.

Ne discende che i provvedimenti gravati sono inefficaci per atto favorevole sopravvenuto, fatte salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione in sede di nuovo esame delle istanze di parte. Il C.G.A.R.S. accoglie l’appello nei limiti indicati, riforma la sentenza e dichiara inefficaci i provvedimenti impugnati, con spese irripetibili e refusione del contributo unificato se versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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