DASPO: la pericolosità attuale va motivata al momento dell’emissione (TAR Toscana n. 489 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento impositivo del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive deve essere motivato con riferimento a comportamenti concreti ed attuali, dai quali possa desumersi un indice di pericolosità per la sicurezza del destinatario al momento dell’emanazione dell’atto. Il richiamo ai soli fatti pregressi, non accompagnato da alcuna considerazione sul permanere della pericolosità dopo il decorso di un rilevante lasso di tempo, integra carenza motivazionale. È parimenti insufficiente la mera clausola di stile con cui l’amministrazione affermi di aver esaminato le memorie difensive dell’interessato, quando non emerga alcuna reale valutazione delle argomentazioni ivi articolate. La pericolosità va valutata in concreto al momento dell’adozione del provvedimento e non può fondarsi su valutazioni presuntive di condotte future.
Il Fatto
Il Questore di Arezzo vietava al ricorrente, per la durata di un anno, l’accesso ai luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive relative a incontri di calcio, nazionali e internazionali, nonché ai luoghi interessati alla sosta e al transito dei tifosi. Il provvedimento traeva origine da un episodio verificatosi dopo la conclusione di un incontro di campionato, nel corso del quale il ricorrente tentava di scagliare una bottiglia in direzione delle autovetture dei tifosi della squadra ospite, senza portare a termine il gesto perché cadeva a terra.
Il destinatario impugnava l’atto davanti al TAR Toscana, articolando censure di difetto di motivazione per mancata valutazione delle memorie procedimentali, travisamento dei fatti e sviamento di potere in ordine alla condotta contestata, alla pericolosità attuale e concreta e agli esiti del procedimento penale. Nelle more del giudizio si concludeva il procedimento di messa alla prova con estinzione del reato. La Sezione accoglieva l’istanza cautelare in ragione del lungo tempo trascorso tra i fatti e l’emissione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata motivazione in ordine alle osservazioni formulate dal ricorrente a seguito della comunicazione di avvio del procedimento. Il riferimento contenuto nel provvedimento all’avvenuto esame delle memorie difensive si riduce, per il Tribunale, a una mera clausola di stile, del tutto insufficiente a dimostrare una reale valutazione delle argomentazioni articolate in quella sede.
Le questioni sollevate dall’interessato attenevano alla stessa offensività del comportamento, rimasto allo stadio del tentativo, e al permanere della pericolosità dopo i ventidue mesi decorsi dall’episodio. Il ricorrente aveva continuato a frequentare lo stadio senza dar vita ad ulteriori manifestazioni di violenza: un dato documentato in giudizio e non considerato dall’amministrazione.
Su questo secondo aspetto il TAR richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di convalida dell’obbligo di firma (Cass. pen., sez. III, n. 41899 del 2023; n. 37728 del 2022; n. 17753 del 2018), del Giudice amministrativo (TAR Puglia, Lecce, n. 1550 del 2017; TAR Veneto n. 1196 del 2016; TAR Sicilia Catania n. 1938 del 2015) e dello stesso TAR Toscana (sez. II n. 587 del 2023; sez. II n. 796 del 2023). Da tale orientamento, ampiamente consolidato, discende la necessità che il provvedimento impositivo del D.A.S.P.O. sia motivato con riferimento a comportamenti concreti ed attuali, dai quali desumersi un indice di pericolosità per la sicurezza del destinatario.
Nella fattispecie, il riferimento all’episodio contestato non è stato accompagnato, neppure dopo la specifica contestazione nella memoria procedimentale, da alcuna considerazione sulla pericolosità del destinatario dopo il decorso di ventidue mesi e in presenza di un documentato accesso agli impianti sportivi senza ulteriori violenze. La carenza motivazionale investe uno degli elementi essenziali per l’applicazione del D.A.S.P.O. e non può essere giustificata dal generico richiamo alla necessità di una istruttoria complessa, che anzi avvalora l’esigenza di una motivazione approfondita, né dall’ordinanza di messa alla prova, che nulla aggiunge alla pericolosità.
Il Tribunale esclude infine che la pericolosità possa essere valutata in prospettiva futura. Il riferimento alla possibilità che il ricorrente torni a compiere condotte pericolose dopo l’estinzione del processo costituisce argomentazione non inserita nel provvedimento, dunque inidonea a integrarne la motivazione, e si risolve in una valutazione presuntiva che oblitera la necessaria valutazione di pericolosità in concreto riferita al momento di emanazione dell’atto. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e condanna delle amministrazioni resistenti alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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